STATUTO AICIS

Art.1) Denominazione
È costituita una associazione democratica senza fini di lucro, apolitica ed apartitica, denominata “Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale” ed in forma abbreviata anche AICIS o A.I.C.I.S.

Art.2) Scopi
2.1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere e curare per i propri iscritti, con particolare riferimento all’ambito della consulenza infortunistica stradale e dell’infortunistica assicurativa, la loro formazione permanente e di sviluppare iniziative finalizzate al raggiungimento del miglior riconoscimento legislativo dei periti ed esperti di veicoli, natanti e danni a cose, nonché di tutelare la professionalità e l’indipendenza dei propri iscritti.
2.2. A tal fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, può:
 organizzare convegni, seminari e corsi di studio;
 provvedere all’elaborazione dei criteri tecnici, culturali e deontologici per la esplicazione dell’attività peritale;
 realizzare materiale e pubblicazioni su argomenti di carattere tecnico – professionale e culturale, di supporto all’attività di formazione permanente;
 promuovere la costituzione di una “Academy” strutturata, direttamente od in collaborazione con altri soggetti, anche organizzata attraverso un apposito ente o società, per la realizzazione di corsi di specializzazione, la produzione di materiale formativo e/o informativo;
 intrattenere rapporti con la committenza e le istituzioni per tutelare la professionalità e l’indipendenza degli iscritti;
 promuovere la cultura del rischio e della sicurezza in ogni attività umana ed in particolare nell’insegnamento della guida e nella conoscenza del Codice della Strada ed in quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto ambiti di particolare incisività della sinistrosità;
 promuovere l’attività specialistica di rilievo degli incidenti stradali, anche cooperando con le autorità preposte;
 mettere a disposizione delle istituzioni e delle scuole il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e la propria conoscenza del segmento automotive-assicurativo per promuovere la sicurezza della circolazione, la sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, l’educazione stradale, anche istruendo docenti e discenti;
 promuovere, direttamente e/o attraverso le proprie rappresentanze in seno agli organismi internazionali, l’elaborazione e lo studio della normativa comunitaria ed internazionale inerente le attività peritali nonché lo scambio di dati tecnici e di risultati sperimentali.
2.3. L’Associazione provvede inoltre a sviluppare le relazioni con altre organizzazioni peritali ed altre categorie professionali interessate a problematiche comuni al fine di meglio promuovere e salvaguardare la figura del perito assicurativo e garantirne gli spazi professionali e sociali di competenza ai propri iscritti.
2.4. Allo scopo di tutelare gli interessi economici e previdenziali degli iscritti, l’Associazione può promuovere convenzioni, anche non aventi carattere di esclusiva, con altre organizzazioni che soddisfino questi requisiti.
2.5. L’Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.
2.6. L’Associazione promuove le pari opportunità e l’uguaglianza di genere e sostiene i propri associati in caso di maternità, malattia e/o infortunio secondo quanto stabilito nel regolamento.

Art.3) Sede
3.1. L’Associazione ha sede legale e direzione amministrativa nel Comune di Milano. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.
3.2. L’Associazione può costituire sedi secondarie locali, permanenti o temporanee, anche in altri luoghi, purché nel territorio italiano.

Art.4) Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art 5) Associati
5.1. Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
5.2. Sono Associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.
5.3. Gli Associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le nuove iscrizioni, come statuito dal successivo art. 6.
5.4. Gli Associati si suddividono in:
– Soci Ordinari: tutti gli Associati, iscritti al Ruolo Periti Assicurativi, dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati e che non fanno parte delle altre categorie di associati;
– Soci Onorari: gli Associati che, avendo smesso la libera professione, abbiano intenzione di continuare a partecipare alla vita sociale; gli Associati che per la loro attività associativa continuativa e propositiva abbiano dato un contributo significativo alla vita associativa; i professionisti che possano dare un particolare e qualificato contributo all’Associazione e che offrano la propria collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali;
– Soci Senior: gli Associati che, essendo stati iscritti continuativamente all’Associazione da almeno dieci anni, non essendo stati dichiarati morosi nei confronti dell’Associazione, ed essendo iscritti da almeno altrettanto tempo al R.P.A., abbiano anche raggiunto il numero di crediti formativi previsti dal regolamento;
– Soci Junior: gli Associati che svolgono tirocinio al fine della iscrizione al R.P.A. e tutti coloro che non sono iscritti al R.P.A.;
– Soci Osservatori: gli Associati che vogliono partecipare alla vita associativa per un periodo limitato al fine di valutare l’iscrizione permanente.
5.5 Per ciascuna categoria di Associati potrà essere prevista una diversa quota annuale.
5.6. Ogni Associato aderisce e rispetta il presente Statuto, il Regolamento ed il codice etico-deontologico dell’Associazione.
5.7. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e le quote o contributi associativi sono, altresì, non rivalutabili.
5.8. Salvo il caso di dolo, gli Associati che hanno cariche ed incarichi associativi, non hanno responsabilità civile nei confronti dell’Associazione.

Art. 6) Requisiti e modalità di ammissione degli Associati
6.1. Può aderire all’Associazione:
 chi sia iscritto nel Ruolo Periti Assicurativi previsto dal Titolo X Capo VI del D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni;
 chi stia effettuando il tirocinio e/o la preparazione per sostenere la prova di idoneità per l’iscrizione di cui al precedente punto;
 i consulenti esperti in risarcimento del danno assicurativo;
 i consulenti esperti in viabilità e traffico o nella ricostruzione cinematica dei sinistri stradali;
 i consulenti specialisti nei diversi rami danni (ad esempio incendio, furto, trasporti, R.C.D., inquinamento).
6.2. Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza in segreteria che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto, al regolamento ed al codice deontologico. Sull’istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo o l’Organo Amministrativo con delibera motivata e non impugnabile da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
6.3. I nuovi Associati sono tenuti al pagamento, entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizione nel libro degli associati, del contributo una tantum di adesione e della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) Recesso, decadenza ed esclusione
7.1. La qualifica di associato, a meno di recesso, esclusione o decadenza, è a tempo indeterminato.
7.2 (Recesso) L’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
7.3 (Decadenza) Il socio moroso, ovvero colui che non ha pagato la quota associativa annuale entro 180 giorni dalla scadenza, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il socio può essere dichiarato decaduto anche in caso di mancata formazione e/o aggiornamento professionale senza giustificato motivo, secondo quanto sarà previsto nel regolamento.
7.4. (Esclusione) L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, secondo statuto o regolamento, può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo, previa istruttoria del Collegio dei Garanti. L’associato escluso può presentare nuova domanda di iscrizione nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione.
7.5. Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

Art. 8) Organizzazione dell’Associazione
8.1. Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) i Delegati Regionali;
c) il Presidente;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Garanti.
Se previsto dalla legge, il Revisore Legale dei Conti.
8.2 Tutte le cariche sono a titolo onorifico, hanno durata triennale e sono rieleggibili.
Decadono automaticamente all’apertura della votazione per la loro ri-elezione.
Tutti gli organi dell’associazione sono composti esclusivamente da associati, ad eccezione del Collegio dei Garanti e del Revisore dei Conti.
L’Associato che dopo 90 giorni dalla scadenza non ha provveduto a versare la quota associativa, decade automaticamente da ogni carica.
8.3 L’Associazione è organizzata capillarmente sul territorio nazionale tramite sezioni Regionali (o Inter-Regionali) che, garantendo una più elevata possibilità per gli Associati di partecipare attivamente alle scelte associative, eleggono i Delegati Regionali secondo quanto stabilito nel regolamento.
Ciascuna sezione elegge al suo interno un presidente che la rappresenta nel Consiglio Direttivo.

Art. 9) Assemblea degli Associati
9.1. L’assemblea degli associati è il massimo organo di indirizzo politico dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
9.2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, normalmente presso la sede dell’Associazione (o in altro luogo purché nel territorio italiano), almeno una volta all’anno per la relazione sul rendiconto economico e finanziario di esercizio e per indicare le linee politiche associative che dovranno essere perseguite dagli organi associativi preposti.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o i Delegati Regionali ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
9.3. L’assemblea è convocata mediante avviso non formale (mail, sito web, social, ecc.) contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, in prima ed in seconda convocazione e l’elenco dei punti all’ordine del giorno.
9.4. Hanno diritto di voto, attivo e passivo, tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa al momento della convocazione. Ciascun associato esprime un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Il regolamento stabilisce il numero massimo di deleghe che ciascun associato può avere.
9.5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, che nomina un segretario per la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
9.6. L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione, ma nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche in videoconferenza, o in modalità mista, purché sia garantito il rispetto di collegialità, di buona fede, di trasparenza e di parità di trattamento.
9.7. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati con diritto al voto e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati diritto al voto. Qualora per tre volte consecutive non si riescano a raggiungere i quorum sopra previsti il voto viene delegato ai Delegati Regionali, che voteranno con lo stesso quorum e maggioranze.
9.8 L’assemblea degli associati, quando è convocata in congresso limitatamente alla sezione territoriale di appartenenza, elegge il Presidente della sezione, i componenti del Consiglio Regionale (che coadiuvano il Presidente di sezione) e i Delegati Regionali.

Art. 10) I Delegati Regionali
10.1. I Delegati Regionali rappresentano gli associati della sezione di appartenenza e, tramite loro, esprimono il proprio voto a livello nazionale.
10.2 Ciascuna sezione esprime un numero di delegati proporzionali al numero delle regioni e degli iscritti che rappresenta, secondo quanto stabilito nel regolamento.
10.3 L’assemblea dei Delegati Regionali è convocata dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito nel regolamento e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
– discute e verifica la realizzazione dei programmi in relazione alle scelte effettuate e ne valuta i risultati;
– elegge il Presidente dell’Associazione unitamente alla sua lista dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, nel numero massimo di quanto stabilito nel regolamento.
– elegge il Consiglio Direttivo, del quale fanno parte di diritto il Presidente dell’Associazione, i componenti dell’Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle sezioni regionali o inter-regionali ed un numero variabile di componenti, secondo quanto stabilito nel regolamento.
– elegge il Collegio dei Garanti.
– elegge, se necessario per legge, il Revisore dei Conti.
– approva il rendiconto economico preventivo e consuntivo di esercizio, redatto dal Tesoriere.
È definito Ufficio di Presidenza il gruppo di Associati scelti dal Presidente quali suoi diretti collaboratori.

Art. 11) Il Presidente dell’Associazione
11.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea dei Delegati Regionali ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
11.2 Può essere scelto esclusivamente tra coloro che siano Associati Senior ed abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo almeno una volta nei 5 anni precedenti l’elezione.
11.3 Gli sono attribuite le seguenti funzioni:
– rappresentare l’Associazione verso l’esterno;
– esercitare i poteri di ordinaria amministrazione;
– convocare e presiedere l’Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo;
– proporre le cariche di Vice Presidente e Tesoriere;
– presiedere ogni riunione a carattere nazionale dell’Associazione;
– attribuire deleghe relative a questioni ordinarie;
– presentare annualmente il resoconto dell’attività durante l’Assemblea degli Associati.
11.4 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento, gli subentra il Vice Presidente, che per tale motivo deve avere gli stessi requisiti del Presidente.
11.5 Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente devono essere sottoscritte dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo e devono avere l’assenso del Collegio dei Garanti, in quanto devono contenere validi motivi per la decadenza.
La mozione di sfiducia è approvata con maggioranza dei 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo.

Art. 12) Consiglio Direttivo
12.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dal Congresso dei Delegati ed è il massimo organo di governo e di coordinamento dell’Associazione.
Gli sono attribuite le seguenti funzioni:
– convocare il Congresso Nazionale;
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione;
– eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
– eleggere, su proposta del Presidente, il Tesoriere dell’Associazione;
– attribuire deleghe relative a questioni straordinarie;
– dichiarare la decadenza della qualità di socio;
– approvare ed applicare le sanzioni decise dal Collegio dei Garanti;
– provvedere all’ammissione ed all’esclusione degli associati;
– predisporre ed emanare il regolamento, contenente le norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e/o valenza patrimoniale di straordinaria amministrazione;
– determinare, sentito il Tesoriere, le quote associative annuali e le quote di ingresso;
– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– deliberare, su proposta del Presidente, il commissariamento delle sezioni territoriali;
– nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell’Associazione in seno alle commissioni ed alle sedi istituzionali;
– discutere e predisporre le modifiche statutarie o di scioglimento dell’associazione che dovranno essere successivamente deliberate dall’Assemblea degli Associati;
– decidere il commissariamento di una sezione regionale (o inter-regionale) fino a nuovo congresso regionale o l’accorpamento di una sezione all’interno di un’altra;
– decidere il numero e gli accorpamenti delle sezioni regionali (o inter-regionali);
– compiere qualunque atto di gestione straordinaria che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.
12.2. Fanno parte del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione, i componenti dell’Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle sezioni regionali / inter-regionali ed un numero variabile di componenti, secondo quanto stabilito nel regolamento con riferimento al numero complessivo degli associati.
In caso di dimissioni, decadenza, impedimento, o altro motivo nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione per cooptazione seguendo lo stesso metodo della nomina, così come da regolamento.
In caso di mancanza di un consigliere facente parte dell’ufficio di presidenza, il presidente sceglie il successore.
In caso di mancanza di un consigliere presidente di sezione, l’assemblea della sezione sceglie il successore.
In caso di mancanza di un consigliere nominato liberamente dal Congresso dei Delegati, saranno i delegati a procedere alla surroga ovvero la carica passerà al primo dei non eletti, secondo quanto stabilito in congresso.
12.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione sottoscritta dal Presidente da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle questioni da discutere, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
12.4. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
12.5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, previa richiesta motivata da parte di almeno un componente del Consiglio Direttivo e senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Garanti.
12.6. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario e verrà sostituito.
12.7. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

Art. 13) Il Collegio dei Garanti
13.1. Il Collegio dei Garanti è nominato dai Delegati Regionali secondo quanto previsto dal Regolamento.
13.2 Gli è attribuita la funzione di vigilare sull’osservanza dello Statuto da parte di ciascun Associato e si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo, cui pervengono le istanze degli associati. Emette parere non vincolante, propedeutico per le decisioni che il Consiglio Direttivo dovrà assumere. Tutte le liti associative devono essere portate all’attenzione del Collegio dei Garanti prima di adire eventualmente il giudice.
13.3 Del Collegio dei Garanti non possono far parte Associati che ricoprano altre cariche.
Del Collegio dei Garanti possono far parte anche persone esterne all’associazione.

Art. 14) Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno dall’Assemblea, il Congresso dei Delegati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Art. 15) Regole e Regolamento
15.1. Gli associati devono ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
Nel compimento dell’attività, devono altresì comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
15.2. Ogni norma del Regolamento emanata dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutiva.
Le norme deliberate a maggioranza semplice dovranno essere ratificate dal Congresso dei Delegati.
Per le norme adottate con delibera votata da 2/3 dei presenti non occorre alcuna ratifica.
15.3. Il Regolamento detta tutte le regole per il corretto svolgimento dell’attività associativa, salvo quanto disposto dallo statuto.

Art. 16) Patrimonio dell’Associazione
16.1. Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
16.2. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.
16.3. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore degli associati.
È previsto il solo rimborso delle spese sostenute secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

Art. 17) Rendiconto
17.1. L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
17.2. Entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio il Presidente ed il Tesoriere devono sottoporre all’assemblea dei Delegati Regionali, per l’approvazione, un chiaro rendiconto economico e finanziario di esercizio, secondo quanto stabilito nel regolamento.

Art. 18) Devoluzione
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 19) Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e non contemplato nel Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 20) Norme transitorie
20.1. Il presente Statuto sostituisce integralmente quello precedente.
20.2. Con l’approvazione del presente Statuto gli organismi già eletti assumono la nuova denominazione.
20.3. Tutte le cariche esistenti restano in carica fino alla naturale scadenza, in quanto compatibili.
20.4. I Delegati Regionali saranno nominati a decorrere dalla prossima stagione congressuale, rimanendo di competenza dell’assemblea degli associati ogni loro funzione.
20.5. Il presente Statuto è approvato dall’Assemblea Nazionale, tenutasi a Milano sabato 13 Maggio 2023 ed è sottoscritto dal Presidente per validazione.

Codice etico e deontologico AICIS

Art.1) Denominazione

È costituita una associazione democratica senza fini di lucro, apolitica ed apartitica, denominata “Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale” ed in forma abbreviata anche AICIS o A.I.C.I.S.

 

Art.2) Scopi

2.1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere e curare per i propri iscritti, con particolare riferimento all’ambito della consulenza infortunistica stradale e dell’infortunistica assicurativa, la loro formazione permanente e di sviluppare iniziative finalizzate al raggiungimento del miglior riconoscimento legislativo dei periti ed esperti di veicoli, natanti e danni a cose, nonché di  tutelare la professionalità e l’indipendenza dei propri iscritti.

2.2. A tal fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, può:

 organizzare convegni, seminari e corsi di studio;

 provvedere all’elaborazione dei criteri tecnici, culturali e deontologici per la esplicazione dell’attività peritale; 

 realizzare materiale e pubblicazioni su argomenti di carattere tecnico – professionale e culturale, di supporto all’attività di formazione permanente;

 promuovere la costituzione di una “Academy” strutturata, direttamente od in collaborazione con altri soggetti, anche organizzata attraverso un apposito ente o società, per la realizzazione di corsi di specializzazione, la produzione di materiale formativo e/o informativo; 

 intrattenere rapporti con la committenza e le istituzioni per tutelare la professionalità e l’indipendenza degli iscritti;

 promuovere la cultura del rischio e della sicurezza in ogni attività umana ed in particolare nell’insegnamento della guida e nella conoscenza del Codice della Strada ed in quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto ambiti di particolare incisività della sinistrosità;

 promuovere l’attività specialistica di rilievo degli incidenti stradali, anche cooperando con le autorità preposte;

 mettere a disposizione delle istituzioni e delle scuole il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e la propria conoscenza del segmento automotive-assicurativo per promuovere la sicurezza della circolazione, la sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, l’educazione stradale, anche istruendo docenti e discenti;

 promuovere, direttamente e/o attraverso le proprie rappresentanze in seno agli organismi internazionali, l’elaborazione e lo studio della normativa comunitaria ed internazionale inerente le attività peritali nonché lo scambio di dati tecnici e di risultati sperimentali.

2.3. L’Associazione provvede inoltre a sviluppare le relazioni con altre organizzazioni peritali ed altre categorie professionali interessate a problematiche comuni al fine di meglio promuovere e salvaguardare la figura del perito assicurativo e garantirne gli spazi professionali e sociali di competenza ai propri iscritti. 

2.4. Allo scopo di tutelare gli interessi economici e previdenziali degli iscritti, l’Associazione può promuovere convenzioni, anche non aventi carattere di esclusiva, con altre organizzazioni che soddisfino questi requisiti. 

2.5. L’Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. 

2.6. L’Associazione promuove le pari opportunità e l’uguaglianza di genere e sostiene i propri associati in caso di maternità, malattia e/o infortunio secondo quanto stabilito nel regolamento. 

 

Art.3) Sede

3.1. L’Associazione ha sede legale e direzione amministrativa nel Comune di Milano. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

3.2. L’Associazione può costituire sedi secondarie locali, permanenti o temporanee, anche in altri luoghi, purché nel territorio italiano.

 

Art.4) Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art 5) Associati

5.1. Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione. 

5.2. Sono Associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo. 

5.3. Gli Associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le nuove iscrizioni, come statuito dal successivo art. 6.

5.4. Gli Associati si suddividono in:

– Soci Ordinari: tutti gli Associati, iscritti al Ruolo Periti Assicurativi, dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati e che non fanno parte delle altre categorie di associati;

– Soci Onorari: gli Associati che, avendo smesso la libera professione, abbiano intenzione di continuare a partecipare alla vita sociale; gli Associati che per la loro attività associativa continuativa e propositiva abbiano dato un contributo significativo alla vita associativa; i professionisti che possano dare un particolare e qualificato contributo all’Associazione e che offrano la propria collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali;

– Soci Senior: gli Associati che, essendo stati iscritti continuativamente all’Associazione da almeno dieci anni, non essendo stati dichiarati morosi nei confronti dell’Associazione, ed essendo iscritti da almeno altrettanto tempo al R.P.A., abbiano anche raggiunto il numero di crediti formativi previsti dal regolamento;  

– Soci Junior: gli Associati che svolgono tirocinio al fine della iscrizione al R.P.A. e tutti coloro che non sono iscritti al R.P.A.; 

– Soci Osservatori: gli Associati che vogliono partecipare alla vita associativa per un periodo limitato al fine di valutare l’iscrizione permanente. 

5.5 Per ciascuna categoria di Associati potrà essere prevista una diversa quota annuale. 

5.6. Ogni Associato aderisce e rispetta il presente Statuto, il Regolamento ed il codice etico-deontologico dell’Associazione.

5.7. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e le quote o contributi associativi sono, altresì, non rivalutabili.

5.8. Salvo il caso di dolo, gli Associati che hanno cariche ed incarichi associativi, non hanno responsabilità civile nei confronti dell’Associazione. 

 

Art. 6) Requisiti e modalità di ammissione degli Associati 

6.1. Può aderire all’Associazione:

 chi sia iscritto nel Ruolo Periti Assicurativi previsto dal Titolo X Capo VI del D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni;

 chi stia effettuando il tirocinio e/o la preparazione per sostenere la prova di idoneità per l’iscrizione di cui al precedente punto;

 i consulenti esperti in risarcimento del danno assicurativo;

 i consulenti esperti in viabilità e traffico o nella ricostruzione cinematica dei sinistri stradali;

 i consulenti specialisti nei diversi rami danni (ad esempio incendio, furto, trasporti, R.C.D., inquinamento).

6.2. Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza in segreteria che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto, al regolamento ed al codice deontologico. Sull’istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo o  l’Organo Amministrativo con delibera motivata e non impugnabile da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. 

6.3. I nuovi Associati sono tenuti al pagamento, entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizione nel libro degli associati, del contributo una tantum di adesione e della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7) Recesso, decadenza ed esclusione

7.1. La qualifica di associato, a meno di recesso, esclusione o decadenza, è a tempo indeterminato. 

7.2 (Recesso) L’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. 

7.3 (Decadenza) Il socio moroso, ovvero colui che non ha pagato la quota associativa annuale entro 180 giorni dalla scadenza, può essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Direttivo. 

Il socio può essere dichiarato decaduto anche in caso di mancata formazione e/o aggiornamento professionale senza giustificato motivo, secondo quanto sarà previsto nel regolamento. 

7.4. (Esclusione) L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, secondo statuto o regolamento, può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo, previa istruttoria del Collegio dei Garanti. L’associato escluso può presentare nuova domanda di iscrizione nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione.

7.5. Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione. 

 

Art. 8) Organizzazione dell’Associazione

8.1. Sono Organi dell’Associazione: 

a) l’Assemblea degli associati; 

b) i Delegati Regionali; 

c) il Presidente; 

d) il Consiglio Direttivo; 

e) il Collegio dei Garanti.

Se previsto dalla legge, il Revisore Legale dei Conti.

8.2 Tutte le cariche sono a titolo onorifico, hanno durata triennale e sono rieleggibili. 

Decadono automaticamente all’apertura della votazione per la loro ri-elezione.  

Tutti gli organi dell’associazione sono composti esclusivamente da associati, ad eccezione del Collegio dei Garanti e del Revisore dei Conti. 

L’Associato che dopo 90 giorni dalla scadenza non ha provveduto a versare la quota associativa, decade automaticamente da ogni carica. 

8.3 L’Associazione è organizzata capillarmente sul territorio nazionale tramite sezioni Regionali (o Inter-Regionali) che, garantendo una più elevata possibilità per gli Associati di partecipare attivamente alle scelte associative, eleggono i Delegati Regionali secondo quanto stabilito nel regolamento. 

Ciascuna sezione elegge al suo interno un presidente che la rappresenta nel Consiglio Direttivo. 

 

Art. 9) Assemblea degli Associati

9.1. L’assemblea degli associati è il massimo organo di indirizzo politico dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto; 

– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione; 

– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. 

9.2. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, normalmente presso la sede dell’Associazione (o in altro luogo purché nel territorio italiano), almeno una volta all’anno per la relazione sul rendiconto economico e finanziario di esercizio e per indicare le linee politiche associative che dovranno essere perseguite dagli organi associativi preposti. 

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o i Delegati Regionali ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. 

9.3. L’assemblea è convocata mediante avviso non formale (mail, sito web, social, ecc.)  contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, in prima ed in seconda convocazione e l’elenco dei punti all’ordine del giorno. 

9.4. Hanno diritto di voto, attivo e passivo, tutti gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa al momento della convocazione. Ciascun associato esprime un solo voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Il regolamento stabilisce il numero massimo di deleghe che ciascun associato può avere. 

9.5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, che nomina un segretario per  la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea. 

9.6. L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione, ma nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche in videoconferenza, o in modalità mista, purché sia garantito il rispetto di collegialità, di buona fede, di trasparenza e di parità di trattamento.  

9.7. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati con diritto al voto e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati diritto al voto. Qualora per tre volte consecutive non si riescano a raggiungere i quorum sopra previsti il voto viene delegato ai Delegati Regionali, che voteranno con lo stesso quorum e maggioranze. 

9.8 L’assemblea degli associati, quando è convocata in congresso limitatamente alla sezione territoriale di appartenenza, elegge il Presidente della sezione, i componenti del Consiglio Regionale (che coadiuvano il Presidente di sezione) e i Delegati Regionali. 

 

Art. 10) I Delegati Regionali

10.1. I Delegati Regionali rappresentano gli associati della sezione di appartenenza e, tramite loro, esprimono il proprio voto a livello  nazionale. 

10.2 Ciascuna sezione esprime un numero di delegati proporzionali al numero delle regioni e degli iscritti che rappresenta, secondo quanto stabilito nel regolamento.  

10.3 L’assemblea dei Delegati Regionali è convocata dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito nel regolamento e gli sono attribuite le seguenti funzioni: 

– discute e verifica la realizzazione dei programmi in relazione alle scelte effettuate e ne valuta i risultati;

– elegge il Presidente dell’Associazione unitamente alla sua lista dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, nel numero massimo di quanto stabilito nel regolamento. 

– elegge il Consiglio Direttivo, del quale fanno parte di diritto il Presidente dell’Associazione, i componenti dell’Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle sezioni regionali o inter-regionali ed un numero variabile di componenti, secondo quanto stabilito nel regolamento.  

– elegge il Collegio dei Garanti.  

– elegge, se necessario per legge, il Revisore dei Conti. 

– approva il rendiconto economico preventivo e consuntivo di esercizio, redatto dal Tesoriere.

È definito Ufficio di Presidenza il gruppo di Associati scelti dal Presidente quali suoi diretti collaboratori. 

 

Art. 11) Il Presidente dell’Associazione 

11.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea dei Delegati Regionali ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione. 

11.2 Può essere scelto esclusivamente tra coloro che siano Associati Senior ed abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo almeno una volta nei 5 anni precedenti l’elezione. 

11.3 Gli sono attribuite le seguenti funzioni: 

– rappresentare l’Associazione verso l’esterno; 

– esercitare i poteri di ordinaria amministrazione; 

– convocare e presiedere l’Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo;

– proporre le cariche di Vice Presidente e Tesoriere; 

– presiedere ogni riunione a carattere nazionale dell’Associazione; 

– attribuire deleghe relative a questioni ordinarie; 

– presentare annualmente il resoconto dell’attività durante l’Assemblea degli Associati. 

11.4 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento, gli subentra il Vice Presidente, che per tale motivo deve avere gli stessi requisiti del Presidente. 

11.5 Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente devono essere sottoscritte dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo e devono avere l’assenso del Collegio dei Garanti, in quanto devono contenere validi motivi per la decadenza. 

La mozione di sfiducia è approvata con maggioranza dei 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 12) Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dal Congresso dei Delegati ed è il massimo organo di governo e di coordinamento dell’Associazione. 

Gli sono attribuite le seguenti funzioni: 

– convocare il Congresso Nazionale;  

– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;  

– deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione; 

– eleggere, su proposta del Presidente, il Vice Presidente; 

– eleggere, su proposta del Presidente, il Tesoriere dell’Associazione; 

– attribuire deleghe relative a questioni straordinarie; 

– dichiarare la decadenza della qualità di socio; 

– approvare ed applicare le sanzioni decise dal Collegio dei Garanti; 

– provvedere all’ammissione ed all’esclusione degli associati; 

– predisporre ed emanare il regolamento, contenente le norme sul funzionamento dell’Associazione; 

– compiere tutti gli atti a contenuto e/o valenza patrimoniale di straordinaria amministrazione; 

– determinare, sentito il Tesoriere, le quote associative annuali e le quote di ingresso; 

– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati; 

– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni; 

– promuovere e organizzare gli eventi associativi; 

– deliberare, su proposta del Presidente, il commissariamento delle sezioni territoriali;

– nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell’Associazione in seno alle commissioni ed alle sedi istituzionali; 

– discutere e predisporre le modifiche statutarie o di scioglimento dell’associazione che dovranno essere successivamente deliberate dall’Assemblea degli Associati; 

– decidere il commissariamento di una sezione regionale (o inter-regionale) fino a nuovo congresso regionale o l’accorpamento di una sezione all’interno di un’altra;  

– decidere il numero e gli accorpamenti delle sezioni regionali (o inter-regionali);  

– compiere qualunque atto di gestione straordinaria che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi. 

12.2. Fanno parte del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione, i componenti dell’Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle sezioni regionali / inter-regionali ed un numero variabile di componenti, secondo quanto stabilito nel regolamento con riferimento al numero complessivo degli associati.  

In caso di dimissioni, decadenza, impedimento, o altro motivo nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione per cooptazione seguendo lo stesso metodo della nomina, così come da regolamento. 

In caso di mancanza di un consigliere facente parte dell’ufficio di presidenza, il presidente sceglie il successore. 

In caso di mancanza di un consigliere presidente di sezione, l’assemblea della sezione sceglie il successore. 

In caso di mancanza di un consigliere nominato liberamente dal Congresso dei Delegati, saranno i delegati a procedere alla surroga ovvero la carica passerà al primo dei non eletti, secondo quanto stabilito in congresso.

12.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione sottoscritta dal Presidente da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle questioni da discutere, secondo le modalità stabilite nel regolamento. 

12.4. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti.  Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

12.5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, previa richiesta motivata da parte di almeno un componente del Consiglio Direttivo e senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Garanti. 

12.6. I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario e verrà sostituito. 

12.7. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto. 

 

Art. 13) Il Collegio dei Garanti 

13.1. Il Collegio dei Garanti è nominato dai Delegati Regionali secondo quanto previsto dal Regolamento. 

13.2 Gli è attribuita la funzione di vigilare sull’osservanza dello Statuto da parte di ciascun Associato e si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo, cui pervengono le istanze degli associati. Emette parere non vincolante, propedeutico per le decisioni che il Consiglio Direttivo dovrà assumere. Tutte le liti associative devono essere portate all’attenzione del Collegio dei Garanti prima di adire eventualmente il giudice. 

13.3 Del Collegio dei Garanti non possono far parte Associati che ricoprano altre cariche. 

Del Collegio dei Garanti possono far parte anche persone esterne all’associazione. 

 

 

Art. 14) Revisione legale dei conti 

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno dall’Assemblea, il Congresso dei Delegati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. 

 

Art. 15) Regole e Regolamento 

15.1. Gli associati devono ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. 

Nel compimento dell’attività, devono altresì comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. 

15.2. Ogni norma del Regolamento emanata dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutiva. 

Le norme deliberate a maggioranza semplice dovranno essere ratificate dal Congresso dei Delegati. 

Per le norme adottate con delibera votata da 2/3 dei presenti non occorre alcuna ratifica. 

15.3. Il Regolamento detta tutte le regole per il corretto svolgimento dell’attività associativa, salvo quanto disposto dallo statuto.

 

Art. 16) Patrimonio dell’Associazione

16.1. Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

16.2. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

16.3. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore degli associati. 

È previsto il solo rimborso delle spese sostenute secondo i criteri stabiliti nel regolamento. 

 

Art. 17) Rendiconto 

17.1. L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

17.2. Entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio il Presidente ed il Tesoriere devono sottoporre all’assemblea dei Delegati Regionali, per l’approvazione, un chiaro rendiconto economico e finanziario di esercizio, secondo quanto stabilito nel regolamento. 

 

Art. 18) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe.

 

Art. 19) Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e non contemplato nel Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

 

Art. 20) Norme transitorie 

20.1.  Il presente Statuto sostituisce integralmente quello precedente. 

20.2. Con l’approvazione del presente Statuto gli organismi già eletti assumono la nuova denominazione. 

20.3. Tutte le cariche esistenti restano in carica fino alla naturale scadenza, in quanto compatibili. 

20.4. I Delegati Regionali saranno nominati a decorrere dalla prossima stagione congressuale, rimanendo di competenza dell’assemblea degli associati ogni loro funzione.  

20.5. Il presente Statuto è approvato dall’Assemblea Nazionale, tenutasi a Milano sabato 13 Maggio 2023 ed è sottoscritto dal Presidente per validazione. 

 

La citata direttiva, all’articolo 37, paragrafo 1, stabilisce che:

“Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l’elaborazione a livello comunitario, in particolare da parte degli organismi professionali, delle organizzazioni e delle associazioni, di codici di condotta volte a facilitare la prestazione di servizi o la possibilità di operare in un altro Stato membro, in conformità con il diritto comunitario “.

La direttiva comprende anche diversi punti, che precisano il contenuto e lo scopo di questi codici di condotta, la cui adozione è incoraggiata:

“É necessario prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a “livello comunitario”, volte, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle specifiche della natura di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario, in particolare il diritto alla concorrenza. Esse devono essere compatibili con le norme giuridicamente vincolanti in materia di deontologia professionale negli Stati membri.” (Art. 113)

“Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta, in particolare, da parte degli organismi professionali, delle organizzazioni e delle associazioni a livello comunitario. Tali codici di condotta dovrebbero includere, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e norme deontologiche delle professioni regolamentate intese, in particolare, a garantire l’indipendenza, l’imparzialità professionale e la segretezza. Inoltre, le condizioni alle quali le attività degli agenti sono soggette dovrebbero essere inserite in tali codici di condotta. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini professionali, le organizzazioni e le associazioni ad applicare a livello nazionale, i codici di condotta adottati a livello comunitario (Art. 114).

“I codici di condotta a livello comunitario hanno lo scopo di stabilire norme minime di comportamento e sono complementari ai requisiti di legge degli Stati membri. Essi non ostano a che gli Stati membri, in conformità con il diritto comunitario, possano adottare misure più rigorose di diritto o che le organizzazioni professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta (Art. 115). “

 

Tenendo conto di questi orientamenti, AICIS (come FIEA) ha elaborato un codice tra i valori essenziali che gli esperti di veicoli sono tenuti a rispettare, non solo nei loro rapporti con altri esperti, ma anche nelle loro relazioni con i consumatori, con gli altri professionisti del mondo dei veicoli e con i committenti.

Questi valori sono inspirati a quelli emessi dal CEPLIS (Consiglio Europeo delle Professioni Liberali) che riguardano i valori comuni alle professioni regolamentate in Europa.

In questo contesto, il Codice contiene norme:

– per l’indipendenza degli esperti e l’imparzialità: l’indipendenza garantisce la libertà dei periti e, nel loro lavoro d’esperti di veicoli, un servizio focalizzato solo sulla tecnica al servizio del cliente, indipendentemente da qualsiasi influenza esterna. L’imparzialità dovrebbe permettere di evitare i rischi di conflitti di interessi e garantire che il giudizio degli esperti non sia influenzato da alcuna altra attività;

– per la “fedeltà” degli esperti: l’esperto informa il cliente circa i progressi della sua missione, circa il contenuto della sua relazione finale, circa l’affidabilità generale del veicolo e, se necessario, sulle sue tariffe. Inoltre, il perito si astiene da qualsiasi comportamento sleale nei confronti di altri esperti;

– per l’accesso alla professione: la competenza dell’esperto di veicoli implica la conoscenza, l’apprendimento di tecniche che impongono una formazione particolare o, almeno, una esperienza professionale di una durata minima;

– per l’educazione permanente: al fine di fornire il miglior servizio, l’esperto di veicolo a motore si deve aggiornare e / o approfondire le sue competenze;

– per l’integrità e la dignità professionale: le attività dell’esperto di veicolo a motore non devono avere come unico o principale obiettivo un fine commerciale, in quanto l’esperto deve anche rispettare l’etica della professione e in particolare fornire ai suoi clienti l’accesso a tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l’insieme dei servizi offerti ed i loro prezzi;

– per la responsabilità professionale: l’esperto deve garantire la qualità dei suoi servizi e sottoscrivere un’assicurazione professionale;

– per il controllo: il rispetto dei valori sopra descritti impone che la professione stabilisca meccanismi di controllo e sanzionamento nonché delle procedure di applicazione delle sanzioni.

L’obiettivo di queste norme è quello di stabilire un legame di fiducia tra i cittadini, i professionisti e le autorità, e così facendo, di valorizzare la qualità e la specificità dei servizi degli esperti di veicolo a motore.

Il presente Codice Etico vuole essere anche un modello e una guida per le norme etiche di valutazione dei veicoli a motore.

A.I.C.I.S. adotta il seguente

CODICE ETICO
Articolo 1 – Ambito di applicazione delle regole di etica

Qualsiasi persona fisica o giuridica, iscritta all’AICIS, si impegna a rispettare scrupolosamente le norme del presente codice. L’impegno vale per qualsiasi incarico venga assunto.

Alle persone giuridiche può essere concessa l’iscrizione e la certificazione AICIS soltanto se tutti gli esperti che esercitano la loro attività all’interno della struttura in questione siano iscritte all’AICIS e “certificate AICIS” o munite del titolo di esperto europeo “FIEA Licensed”.

Nel caso d’iscrizione di persona giuridica, la stessa si impegna espressamente affinché i suoi rappresentanti e tutto il suo personale ugualmente soddisfi tutti i requisiti del presente codice etico.

Articolo 2 – Ostacoli

Chi sia stato condannato per furto, truffa, possesso di beni rubati, abuso di fiducia, falsa testimonianza, corruzione o per scambio di favori non può ottenere la qualifica “perito certificato AICIS” né di esperto europeo “FIEA Licensed”.

Articolo 3 – Incompatibilità

L’esperto iscritto all’AICIS svolge la sua attività in modo indipendente.

Al fine di evitare il rischio di conflitto di interessi gli iscrittI all’AICIS non esercitano alcuna attività professionale nei settori della distribuzione e/o riparazione di veicoli e nell’assicurazione.

Articolo 4 – Certificazione

Ogni persona fisica iscritta all’AICIS, senza o con contratto di lavoro dipendente, o qualsiasi persona giuridica che risponda ai requisiti di cui all’art 1, riconosciuta come esperto di veicolo a motore, può ottenere la qualifica di “perito certificato AICIS” o dalla FIEA il titolo di “European Expert – F.I.E.A. Licensed ” (purché soddisfi le condizioni di cui all’articolo 49 del trattato CE, nonché la normativa europea derivata applicabili alle sue attività).

Una persona giuridica può ottenere la “certificazione AICIS” o la “Licenza FIEA” ed i diritti connessi, se tutti gli esperti che esercitano la loro attività all’interno della struttura sono stati certificati.

Solo le persone fisiche possono essere individualmente certificate.

Qualsiasi iscritto desideri ottenere la qualifica di “perito certificato AICIS” deve presentare una formale richiesta scritta presso la segreteria dell’Associazione.

La domanda per ottenere la qualifica di “European Expert – FIEA Licensed ” va presentata alla segreteria dell’Associazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e può essere presentata solo da chi abbia conseguito e possa mantenere la qualifica di “perito certificato AICIS”. (L’esperto di veicoli a motore, socio AICIS che voglia essere iscritto nel registro degli esperti europei -FIEA Licensed-, dovrà inviare un dossier di candidatura, come descritto nell’allegato 2 del Codice Etico FIEA, che comprenda la precisazione dei diplomi e dei titoli professionali, l’esperienza di lavoro certificato rilasciata dall’autorità professionale o da organismi nazionali e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti disciplinari dinanzi ad un organo nazionale. Domanda e file dovranno essere trasmessi a FIEA da AICIS. La procedura per il rilascio della “licenza”, il controllo del contenuto del file e l’adempimento delle condizioni richieste saranno controllate dalla FIEA successivamente all’invio del “file” di registrazione da parte di AICIS – operatività 2013).

Articolo 5 – Attività del perito AICIS

L’esperto d’automobile, gli iscritti all’AICIS, ed i “Periti Certificati AICIS”, oltre agli esperti europei F.I.E.A. Licensed (che abbiano ottenuto le autorizzazioni previste dalla legge italiana), sempreché ne abbiano le effettive capacità, possono svolgere vari incarichi ed in particolare:

A) per qualsiasi veicolo a motore danneggiato, così come per cicli, veicoli affini e imbarcazioni:

– qualsiasi operazione di ispezione o studio, di accertamento e di valutazione necessaria per determinare l’origine, la quantità e il valore dei danni, nonché le modalità di riparazione;

– esprimere un parere circa la ri-messa in circolazione di veicoli a motore e/o sulle loro condizioni di sicurezza, informando il proprietario e le autorità competenti, se necessario, e fornendo ogni attestato, certificato o autorizzazione necessaria;

– effettuare la ricostruzione d’incidenti nell’ambito d’indagini giudiziarie ed extra giudiziarie;

– valutare il valore dei veicoli nuovi o usati, danneggiati o non;

– in caso di controversia o di richiesta di parte, effettuare le ricerche necessarie a per determinare l’origine e la causa di malfunzionamenti, vizi occulti, difetti di conformità o d’origine, guasti;

– verificare il buon funzionamento e la conformità alle norme di sicurezza dei veicoli;

– verificare le riparazioni effettuate e la congruità dei dati di fatturazione,

B) per qualsiasi merce, oggetto, o manufatto:

– qualsiasi tipo di operazione sia tecnicamente in grado di effettuare garantendo al committente il medesimo livello di professionalità e capacità che può fornire per le prestazioni di cui al punto A.

Articolo 6 – Competenza

1. L’iscritto AICIS ha l’obbligo di informarsi sulla natura e le difficoltà del mandato propostogli prima di accettare l’incarico. L’esperto deve accettarlo solo se ha la convinzione di avere la competenza tecnica, i mezzi e il tempo necessario per svolgerlo correttamente. Egli rifiuta ogni incarico o parte di esso, se non ha le competenze o i mezzi sufficienti.

2. L’esperto che non sia in grado di assumere la missione propostagli, così come indicata al punto 1 del presente articolo, può:

– far svolgere parte della missione ad un esperto competente che si attenga ai principi del presente codice, informandone il committente;
– raccomandare alle parti il nome di altro esperto da lui riconosciuto competente.

Articolo 7 – La formazione continua

1. L’iscritto AICIS deve intraprendere le azioni necessarie a mantenere aggiornate le sue conoscenze e la sua competenza nel campo delle attività peritali; il perito che voglia ottenere o mantenere la qualifica di “perito certificato AICIS” dovrà attenersi a quanto prescritto ciclicamente dall’Associazione, che farà riferimento alle disposizioni adottate in ambito internazionale.

2. Il controllo del rispetto di questo dovere è svolto dagli organismi territoriali e/o nazionali dell’AICIS ed il Socio dovrà celermente rispondere ad ogni richiesta che, nel merito, gli pervenga dalla segreteria nazionale.

3. L’AICIS effettuerà direttamente iniziative di formazione e valuterà le iniziative esterne di altri enti che possano essere riconosciute ai fini della formazione continua.

Articolo 8 – Conflitto di interessi

1. L’iscritto all’AICIS si asterrà dall’accettare qualsiasi incarico se l’intervento è incompatibile con i suoi interessi personali.

2. Quando l’iscritto AICIS collabora, in qualsiasi forma, con altri esperti, le cause del conflitto d’interessi si estendono anche a tutte le altre persone.

3. L’iscritto AICIS deve esporre esaurientemente tutte le circostanze che possono portare a un conflitto di interessi, o che possono dare adito a dubbi sulla sua imparzialità, a qualsiasi persona (fisica o giuridica) stia per affidargli un incarico.

4. Il perito che abbia informato il committente il quale decida di affidargli comunque l’incarico, potrà accettarlo.

5. Un perito AICIS che abbia declinato un incarico, può raccomandare alle parti, i nomi di altri esperti iscritti e/o certificati AICIS, che possano svolgere l’incarico da lui declinato, in quanto gli altri esperti AICIS saranno tenuti ad attenersi ai principi stabiliti nel presente codice. Inoltre, l’iscritto AICIS può far svolgere alcuni incarichi o parte di essi (dandone segnalazione al committente) ad altri iscritti AICIS in quanto vincolati dai principi del presente codice.

Articolo 8 – [Omissis]
Articolo 9 – Pagamento dei compensi all’iscritto AICIS

1. Prima che il committente (inteso come soggetto privato o pubblico) affidi all’iscritto AICIS un incarico, quest’ultimo deve fornire una stima (precisa o con una definizione d’intervallo in relazione ai prevedibili differenti impieghi di tempo o d’approfondimento necessari) dei costi del lavoro che effettuerà, o almeno i metodi di calcolo dei suoi diritti, nonché il periodo di tempo necessario per realizzare l’incarico.

2. L’iscritto AICIS stabilisce i suoi costi e le tariffe delle sue prestazioni con moderazione ed equità. I suoi costi ed onorari non devono essere insufficienti, né eccessivi.

3. L’iscritto AICIS non deve accettare alcuna altra forma di pagamento se non quelle espressamente previste nel preventivo e consentite dalle leggi sulle prestazioni professionali e non dovrà trarre alcun vantaggio dall’incarico.

4. Entro la fine dell’incarico, o nei termini temporali preventivamente concordati, l’iscritto AICIS fornisce al suo committente una fattura accurata e dettagliata.

Articolo 10 – Esecuzione della valutazione

1. Al fine di garantire la corretta esecuzione della valutazione, l’iscritto AICIS s’impegna a completare le seguenti verifiche, osservazioni e valutazioni minime, nella misura in cui siano possibili e non siano state escluse dal suo mandato. Se non dovesse essere in grado di realizzarle, l’esperto ne spiegherà la ragione.

Le verifiche di minima possono essere elencate come segue:

– identificazione del veicolo (targa, telaio, modello, carrozzeria, colore, tipo di cambio, ecc.), verificando la corrispondenza tra i dati di immatricolazione ed il veicolo stesso;

– verifica del chilometraggio ed esame complessivo dello stato generale del veicolo (interno ed esterno);

– verifica dei documenti con la storia del veicolo;

– controllo del contrassegno e/o del certificato di assicurazione;

– verifica delle cause dell’incidente e del nesso causale con l’eventuale denuncia che dia luogo ad un risarcimento del danno;

– determinare la zona, ampiezza e direzione dell’impatto/i;

– valutare con precisione la natura ed unicità dei danni causati dall’incidente;

– verificare i danni già preesistenti e/o esistenti sul mezzo;

– controllare gli organi di sicurezza e gli obblighi relativi alla revisione periodica tecnica, con impegno ad informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi grave difetto che renda possibile la circolazione contro la legge;

– definire le tecniche o metodi di riparazione nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

– stimare i costi dei danni, indicando i particolari che devono essere riparati o sostituiti, il costo dei materiali, il numero delle ore di lavoro necessarie, nonché l’aliquota applicabile per ogni unità temporale;

– informare il danneggiato e/o il committente sulla possibilità di riparare il veicolo e, se necessario, sul suo valore di sostituzione;

– determinare i danni collaterali (traino, durata d’immobilità, i danni agli accessori, ecc.).

2. Nel caso di qualsiasi difficoltà, che possa sorgere durante il mandato e/o che possa rendere più difficile la valutazione e/o comportare una diversa condotta o costi diversi da quanto inizialmente segnalato, l’iscritto AICIS ne darà immediatamente conto al committente, spiegando la causa del ritardo o della difficoltà, ed informandolo dei nuovi termini o dei costi aggiuntivi. L’iscritto AICIS inoltre informa il committente della possibilità dell’interruzione dell’incarico, con riferimento all’articolo 16 del presente codice.

Articolo 11 – Imparzialità

1. Durante un incarico di valutazione, l’iscritto AICIS dovrà sempre tenere a mente che è incaricato di un compito preciso e che, in funzione del presente codice, è tenuto all’imparzialità ed all’onestà. Pertanto egli dovrà in ogni caso restare obiettivo, anche quando l’incarico è a lui affidato o pagato da una delle parti e questa volesse influenzarlo.

2. Di conseguenza, tenendo conto dei legittimi interessi del suo committente, l’iscritto AICIS eseguirà il suo compito con imparzialità.

3. Per quanto possibile, l’iscritto AICIS deve verificare le dichiarazioni e le affermazioni del committente, e se necessario consultare parti terze, testimoni o esperti, o altre figure coinvolte nel sinistro. Il perito deve comunque informarsi circa la loro esistenza, riferire sulle modalità di svolgimento dell’incarico, e nella relazione dare conto delle eccezioni sollevategli, delle dichiarazioni orali o scritte e dei documenti raccolti.

4. L’iscritto AICIS non accetterà un incarico, se non è in grado, per qualsiasi motivo, di garantire che la sua condotta sarà completamente imparziale nei confronti delle parti interessate o delle persone interessate dalla valutazione o dalla controversia in esame.

5. Quando esercitano i propri compiti, gli iscritti AICIS si astengono da qualsiasi commento tendenzioso o diffamatorio nei confronti di ogni persona coinvolta (parti, esperti, riparatori, assicuratori, autorità, ecc).

6. L’iscritto AICIS che, nel corso di una valutazione, ritenga di non potere più garantire la sua imparzialità ha il dovere di informare le parti, nonché d’interrompere la sua missione.

Articolo 12 – Onestà e l’integrità dei periti AICIS

1. Quando l’incarico non è affidato nel quadro di una procedura giudiziaria, l’esperto informa la persona coinvolta nella sua opera sulla natura bonaria del suo mandato, rendendola edotta dell’audizione di entrambe le parti e dell’identità propria e del proprio committente.

2. L’esperto informa le parti interessate che sono libere di affidare l’incarico ad un altro perito.

3. L’iscritto AICIS deve dare ai propri clienti consigli da esperto specializzato. Il suo incarico deve rispettare la relazione con il cliente basata sulla fiducia. Il perito deve preliminarmente informare le parti interessate in merito alla procedura che si propone di portare avanti.

4. Il perito informa le parti interessate su ogni controversia sulla sua conclusione tecnica, sulla valutazione dei danni o dei costi di riparazione, non appena ne è a conoscenza.

5. L’interesse del cliente deve essere l’attenzione principale del perito. Ogni cliente deve avere accesso a tutte le informazioni necessarie relative ai servizi e specializzazioni dell’esperto. L’iscritto AICIS informa tutte le parti dell’esistenza e del suo personale rispetto del presente Codice Etico, segnalando alle stesse dove sia disponibile almeno via web.

6. Gli iscritti AICIS devono astenersi dal diffondere informazioni incomplete o errate circa cose che conoscono o dovrebbero conoscere.

7. L’iscritto AICIS non può accettare alcun incarico a meno che non sappia di essere pienamente in grado di completarlo per mezzo delle sue competenze, attitudini ed esperienza professionale, ai sensi dell’articolo 6 del presente codice.

8. L’iscritto AICIS non deve ottenere nessuna forma di pagamento oltre a quanto pattuito, né vantaggi o concessioni di qualsiasi tipo da parte del/i committente/i, intermediario o da qualsiasi altra persona in relazione con l’assegnazione o lo svolgimento dell’incarico. La stessa regola vale pure dopo l’espletamento della missione.

9. In caso di incertezza per quanto riguarda l’intenzione del committente o circa il contenuto del mandato, l’iscritto AICIS deve chiarirsi con il committente prima di accettare l’incarico ed informarlo circa le sue regole di condotta.

10. L’iscritto AICIS non può sostituire il proprietario del veicolo, a meno che non abbia ricevuto un mandato scritto che lo autorizzi a farlo.

11. L’iscritto AICIS deve trasferire, nel più breve tempo, qualsiasi somma di denaro riceva a favore dei committenti, salva la previa autorizzazione dal committente, ai sensi dell’articolo 18 del presente codice.

12. L’iscritto AICIS deve astenersi dal presentare in modo falso o distorto le proprie qualificazioni o esperienze professionali a chiunque si avvicina a lui per l’assegnazione di un incarico, evitando di fare apparire capacità che in realtà non possiede.

13. In generale, l’iscritto AICIS è consapevole del fatto che qualsiasi violazione dei suoi doveri d’integrità può avere effetti negativi non solo sulla sua reputazione, ma su quella di tutti gli esperti di veicolo a motore in generale.

Articolo 13 – Riservatezza

1. Quando l’iscritto AICIS trasmette informazioni o documenti, egli farà in modo che tali informazioni e documenti siano esclusivamente di natura tecnica e riguardino i suoi servizi, con esclusione di qualsiasi elemento relativo alla privacy delle persone interessate con la procedura di valutazione, salva esplicita autorizzazione ed in questo caso con la previa sottoscrizione delle autorizzazioni previste dalla legge sulla privacy.

2. L’iscritto AICIS dovrà sempre ricevere l’autorizzazione di una delle parti, per trasmettere ad un’altra documenti o informazioni relative alla privacy, che siano state a lui comunicate.

3. L’iscritto AICIS deve garantire che il suo personale o qualsiasi persona che lavora con / per lui si attenga ai sopraccitati principi di riservatezza.

Articolo 14 – Audizione di entrambe le parti

1. All’esperto può essere chiesto di svolgere il suo mandato senza l’audizione di entrambe le parti. In questo caso, egli dovrà attenersi alle norme di comportamento di cui agli articoli 11, 12, 13 del presente codice.

2. Quando all’esperto è affidato il compito di ascoltare entrambe le parti, egli è tenuto a verificare che tutte le parti dispongono di un accesso non discriminato alle dichiarazioni ed ai documenti ricevuti dall’esperto nello svolgimento del suo incarico. Egli deve inoltre assicurarsi che tutte le parti possano presentare le loro osservazioni entro un termine ragionevole di tempo. Nel caso non dovesse poi tenerne conto nella sua relazione, l’esperto dovrà spiegarne i motivi.

3. Quando il Perito invia documentazione (documenti giustificativi o informazioni) egli deve accertarsi che il segreto professionale, i segreti commerciali, e la vita privata siano rispettati.

Articolo 15 – Relazione

1. L’iscritto AICIS deve fornire al suo committente una relazione precisa e completa, entro il periodo di tempo concordato e comunicare la relazione nella forma concordata tra le parti.

2. La relazione deve comprendere un riepilogo del processo di valutazione ed in particolare menzionare la documentazione utilizzata ed i documenti o le dichiarazioni provenienti da terzi, da altri esperti, o dalle parti coinvolte. Un elenco dei documenti è da allegare alla relazione, così come tutte le complete osservazioni scritte pervenute da tutti i soggetti interessati.

3. La relazione riporta, se del caso, il carattere giudiziale o bonario (extra-giudiziale) dell’incarico affidato al perito, il carattere amichevole della valutazione, con o senza l’audizione di entrambe le parti, le varie fasi della valutazione, il momento delle indagini (prima o dopo la riparazione), l’identità e la capacità delle persone che hanno presenziato alle operazioni peritali, i documenti trasmessi da parte del proprietario.

4. Il rapporto cita, se del caso, l’intervento di altri esperti.

5. La relazione dovrà anche indicare le ragioni per cui gli elementi di valutazione esposti dal riparatore e / o proprietario non sono stati accolti.

6. L’iscritto AICIS trasmette la relazione contenente un riepilogo preciso dei servizi offerti ed il dettaglio delle spese e commissioni al committente, ai sensi dell’articolo 9. L’esperto, quando prescritto, trasmette copia della relazione finale al proprietario del veicolo.

Articolo 16 – Revoca dell’incarico

1. Se il Contraente revoca l’incarico di valutazione, i servizi forniti devono essere pagati all’esperto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto.

2. Se il Contraente affida l’incarico ad altro iscritto all’AICIS, per la medesima missione, dopo la revoca del precedente, il nuovo esperto iscritto all’AICIS non inizia la propria attività prima che il primo perito sia stato integralmente pagato per le sue prestazioni, spese e tasse.

Articolo 17 – Relazioni con gli altri esperti

1. L’iscritto all’AICIS s’impegna a trattare gli altri esperti che possa incontrare durante la sua missione secondo le migliori regole di condotta. In ogni caso, il perito deve rapportarsi con considerazione e fiducia nei confronti dell’altro esperto.

2 . L’iscritto all’AICIS deve evitare, in particolare, di proporre i suoi servizi o di tentare di farsi assumere per una missione che sia già stata assegnata ad un altro iscritto all’AICIS.

3. L’iscritto all’AICIS s’impegna a non parlare in modo diffamatorio o sfavorevole circa un altro esperto o relativamente al lavoro svolto da quest’ultimo. Se gli fosse richiesto di esprimere un parere, l’iscritto all’AICIS dovrà farlo con moderazione, obiettività ed integrità.

4. Eventuali possibili disaccordi o controversie tra i periti non devono interferire con gli interessi del committente.

Articolo 18 – Fondi da parte di terzi

Salvo diverso accordo con il committente, l’iscritto all’AICIS che possa ricevere fondi da terzi, dovrà:

– trasferire tali fondi su un conto bancario specifico;

– non tenere questi fondi più del necessario;

Articolo 19 – Assicurazione professionale

1. Gli iscritti all’AICIS sono coperti da una polizza assicurativa di base che esclude la RC nei confronti della compagnia assicuratrice che l’ha emessa. Tutti gli iscritti, ed in particolare i “periti certificati AICIS” sono invitati ad essere coperti da una polizza assicurativa che garantisca la loro responsabilità civile in modo ampio e completo per qualsiasi incarico che possa essere da loro accettato.

2. I termini e le condizioni della polizza di assicurazione supplementare o la mancanza della stessa devono essere comunicate all’AICIS unitamente alla domanda di cui all’articolo 4 quarto capoverso (Per le domande relative alla licenza FIEA l’assicurazione integrativa risulta obbligatoria);

3. Gli iscritti AICIS assicurano che i propri sistemi informatici siano affidabili e sicuri e che i documenti e dati relativi agli incarichi ricevuti, relativamente ai mandati di valutazione assicurativa, non saranno mantenuti oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’incarico, o, in caso contrario al rispetto dell’articolo 21.

Articolo 20 – Comunicazioni commerciali

La comunicazione commerciale da parte di iscritti all’AICIS, volte a promuovere i servizi o l’immagine del perito, devono essere effettuati in conformità con i principi ispiratori della professione di esperto di veicoli a motore, ed in particolare con riferimento a rettitudine, onestà e sincerità.

Articolo 21 – Archivi

1. L’iscritto AICIS deve garantire l’archiviazione dei suoi files dopo la chiusura della pratica per il periodo di tempo richiesto dalla legge e/o dalle regole di condotta, senza contrastare i dispositivi di legge.

2. Il periodo di conservazione degli archivi non deve mai essere inferiore al periodo di prescrizione per le azioni giudiziarie per le quali il committente o un’altra persona avente titolo potrebbero agire contro l’esperto in sede giudiziale.

Articolo 22 – Modifiche

Gli iscritti AICIS devono informare la segreteria nazionale di ogni cambiamento di residenza, recapito o posizione occupazionale temporanea e / o della cessazione definitiva dell’attività di esperto, nonché di qualsiasi circostanza o nuova attività che possa essere incompatibile con l’iscrizione all’AICIS o con la qualifica di “perito certificato AICIS” o di esperto “FIEA Licensed”.

Articolo 23 – Rinnovo e revoca della qualifica di “perito certificato AICIS”

La qualifica è concessa per un periodo di 1 anno con possibilità di rinnovo, con il mantenimento dei requisiti.

La qualifica ed il diritto ad utilizzarla nei confronti di terzi sono nulli:

1. se il perito non esercita più la professione di esperto di veicolo a motore;

2. se la qualifica è ritirata in base alle disposizioni del presente codice;

3. se il titolare non è in regola con le posizioni amministrative nei confronti dell’associazione (La segreteria nazionale comunicherà al socio la posizione amministrativa irregolare e la sospensione temporanea o definitiva dall’utilizzo della qualifica).

Articolo 24 – Sanzioni

In caso d’inadempienza al presente Codice Etico da parte del socio l’AICIS può emettere una qualsiasi delle seguenti sanzioni: un avvertimento, una nota di biasimo, la sospensione o l’espulsione dall’Associazione.

Organo competente è il Collegio Nazionale dei Garanti di cui all’art. 14 dello Statuto AICIS.

Il socio AICIS potrà essere sottoposto a un procedimento disciplinare anche in caso di violazione del diritto del lavoro, in materia contabile o fiscale o per la violazione di norme emanate dall’organismo esponenziale della categoria, da organismo di controllo sul settore assicurativo e da ministeri o autorità nazionali o locali nel caso di violazioni connesse con la professione, la materia contabile o quella fiscale.

Articolo 25 – Procedura disciplinare

Ai sensi dell’articolo 24 del presente Codice Etico, l’AICIS può imporre contro i propri soci una delle seguenti sanzioni:

– Un avvertimento, per negligenza o reati minori;

– Una nota di biasimo, per colpa;

– La sospensione (per un periodo di tempo fissato dall’AICIS) o l’espulsione, per violazioni gravi o intenzionali; o reati gravi o intenzionali.

Articolo 26 – Reclami

a) Capacità ed interesse

Ogni persona fisica o giuridica, che mostri un interesse sufficiente, può presentare un reclamo e sottoporre il suo caso all’AICIS per comportamenti di un proprio iscritto.

L’AICIS può assumere d’ufficio la competenza di un caso, a seguito di verifiche o segnalazioni interne.

b) Forma

I reclami provenienti dall’esterno devono essere indirizzate al Presidente AICIS a mezzo lettera raccomandata.

La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

– Informazioni riguardanti il ricorrente: cognome, nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax, posta elettronica, professione ed elezione del domicilio;

– una sintesi dei fatti;

– l’identità del socio interessato dalla denuncia ed i suoi recapiti;

– i motivi del reclamo;

– la firma del ricorrente e la data;

– l’inventario dei documenti eventualmente allegati.

Ogni denuncia esterna è soggetta al pagamento di un contributo di €. 600,00 (di cui 100 per spese d’istruzione pratica), da versarsi all’atto del riscontro di ricevimento da parte della segreteria nazionale a pena di decadenza della denuncia stessa.

Se l’infrazione segnalata verrà accertata, la somma, dedotta delle spese d’istruzione pratica, sarà restituita al ricorrente e il rimborso dei costi sostenuti dal collegio di garanzia potranno essere addebitati al socio.

 

c) Termini – Prescrizione

Ogni reclamo deve essere presentato entro un periodo di un anno dai fatti contestati.

Le denunce presentate dopo tale termine saranno dichiarate irricevibili.

 

d) Inchiesta

Il Collegio Regionale dei Garanti o in caso di sua assenza tre membri della direzione regionale, nominati dal Collegio Nazionale dei Garanti, è incaricato delle indagini preliminari.

 

e) Indagini

Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, l’AICIS chiederà all’esperto di esprimere per iscritto la sua posizione, entro un termine di 15 giorni.

f) Limiti di tempo

Il Collegio Regionale dei Garanti o in caso di sua assenza tre membri della direzione regionale, nominati dal Collegio Nazionale dei Garanti esaminerà il reclamo entro il periodo di tempo più breve, che non può superare 4 mesi, dopo di che trasmetterà le proprie risultanze al Collegio Nazionale dei Garanti con una sintesi dei fatti;

– la disposizione del Codice Etico, che risulterebbe violata;

– la proposta di sanzione da comminare o di archiviazione.

g) L’accesso al fascicolo

Con il ricevimento della comunicazione degli addebiti il Collegio Nazionale dei Garanti invita l’esperto ad accedere al “file” entro un limite di tempo stabilito (massimo 45 giorni). L’esperto può ottenere una copia del file, a proprie spese.

h) Procedura

Il Collegio Nazionale dei Garanti stabilisce un calendario, al fine di consentire alle parti di esprimere il loro punto di vista e di essere sentite. Le note scritte dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata, a meno che le parti convengano su altri canali di comunicazione, nel quadro di una procedura in cui entrambe le parti siano ascoltate.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti determina il luogo e la data dell’udienza, a meno che le parti non decidano diversamente.

Le parti sono invitate a partecipare all’audizione mediante lettera raccomandata, a meno che le stesse abbiano concordato su un altro canale di comunicazione, almeno 15 giorni prima dell’udienza.

Le parti possono assistere personalmente all’udienza ma possono pure essere rappresentate da una persona da loro scelta, debitamente confermata da un mandato speciale in forma scritta.

Le persone che eventualmente rappresentino soggetti giuridici dovranno dimostrare il loro potere di rappresentanza in sede di udienza.

Le parti possono essere assistite da un avvocato, o da qualsiasi altra persona di loro scelta.

Ogni parte, così come i testimoni e le altre persone invitate, vengono sentiti in udienza.

L’onere della prova ricade sulla parte ricorrente ma le modalità di prova non sono limitate.

Le parti possono chiedere l’audizione dei testimoni in udienza comunicando i rispettivi nomi al Collegio Nazionale dei Garanti almeno 8 giorni prima dell’udienza.

Il Collegio Nazionale dei Garanti può invitare qualsiasi persona la cui audizione sembri utile.

Il Collegio Nazionale dei Garanti ha competenza esclusiva per valutare gli elementi di prova presentati e può decidere di rinviare l’udienza con richiesta d’inchiesta complementare, quando appare necessario. In tal caso s’informa l’organismo che aveva effettuato la prima indagine che adotterà le misure necessarie entro i limiti di tempo fissati.

La contumacia di una delle parti in udienza non le impedisce di partecipare alle eventuali successive. Nessuna nuova udienza sarà organizzata a causa della contumacia di una delle parti, a meno che ciò non sia stato preventivamente concordato tra le parti e il Collegio Nazionale dei Garanti.

La decisione deve essere scritta, motivata, datata e firmata dal Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti.

La decisione deve essere notificata alle parti con lettera raccomandata e l’originale deve essere conservato presso la segreteria AICIS per almeno tre anni.

Non può essere presentato ricorso contro la decisione.