STATUTO AICIS
Art.1) Denominazione
L’A.I.C.I.S. – Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale – è un’associazione democratica senza fini di lucro a libera adesione, apolitica ed apartitica.
Art.2) Scopi
L’Associazione ha lo scopo di promuovere e curare la tutela degli interessi morali e professionali degli iscritti, la loro formazione permanente e di sviluppare iniziative finalizzate al raggiungimento di una legislazione nazionale che fornisca agli “esperti di veicoli e danni a cose” un ente esponenziale di rappresentanza e tutela nonché di promuovere e sostenere a livello Europeo il riconoscimento e l’armonizzazione della/e professione/i di esperto di veicoli e danni a cose.
A tal fine (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) può:
1. Organizzare Convegni di studio su specifici temi tecnici;
2. Provvedere all’elaborazione dei criteri tecnici, culturali e deontologici per la esplicazione dell’attività peritale, per il miglioramento qualitativo della professione ed a tal fine realizza materiale e pubblicazioni su argomenti di carattere tecnico – professionale e culturale, di supporto all’attività di formazione permanente.
3. Promuovere la costituzione di una “Academy” strutturata in modo che possa fungere anche da Centro Studi Documentazione (CSD), organizzata attraverso un apposito ente anche societario per la realizzazione di corsi di specializzazione, la produzione di materiale formativo e/o informativo, direttamente od in collaborazione con altri soggetti. Quanto sopra, finalizzato alla formazione continua, all’aggiornamento culturale ed all’approfondimento professionale, nonché alla preparazione dei tirocinanti e/o aspiranti “esperti di veicoli e danni a cose” che intendano sottoporsi alle prove di esame per l’iscrizione prevista dalla normativa del Titolo X Capo VI del Codice delle Assicurazioni e/o dalle future normative.
4. Partecipare attivamente alla diffusione dell’educazione stradale nelle scuole, attraverso la formazione dei docenti, del personale scolastico, e dei discenti di scuole di ogni ordine e grado, attraverso progetti originati nel campo dell’infortunistica stradale, con la finalità di promozione della sicurezza stradale.
5. Promuovere la cultura del rischio e della sicurezza in ogni attività umana ed in particolare nell’insegnamento della guida e nella conoscenza del Codice della Strada ed in quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto ambiti di particolare incisività della sinistrosità.
6. Esercitare costante controllo della formazione e del comportamento morale e professionale degli iscritti promuovendo, tramite gli organi statutari preposti, azioni disciplinari a carico degli inadempienti.
7. Intrattenere rapporti con la committenza per tutelare la professionalità e l’indipendenza degli iscritti.
8. Promuovere, direttamente e/o attraverso le proprie rappresentanze in seno agli organismi internazionali, l’elaborazione e lo studio della normativa comunitaria ed internazionale inerente le attività peritali nonché lo scambio di dati tecnici e di risultati sperimentali.
9. Promuovere l’attività specialistica di rilievo degli incidenti stradali, anche cooperando con le autorità preposte.
10.Mettere a disposizione delle istituzioni il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e la propria conoscenza del segmento auto motive-assicurativo per promuovere la sicurezza della circolazione, la sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture, l’educazione stradale.
L’Associazione provvede inoltre:
a sviluppare le relazioni con altre categorie professionali interessate a problematiche comuni al fine di meglio promuovere la figura del perito e garantirne gli spazi professionali e sociali di competenza.
Allo scopo di tutelare gli interessi economici e previdenziali degli iscritti, l’Associazione può promuovere convenzioni, anche non aventi carattere di esclusiva, con altre organizzazioni che soddisfino questi requisiti, verificando che il loro operato ed il loro statuto siano congruenti con il rispetto delle scelte associative.
Nel caso non fosse possibile stabilire convenzioni con le suddette altre organizzazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare il rappresentante legale dell’Associazione a sottoscrivere accordi anche di carattere puramente economico e/o previdenziale.
Art.3) Sede
L’Associazione ha sede legale e Direzione Amministrativa a Milano e può costituire sedi locali permanenti o temporanee anche in altri luoghi.
Art.4) Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art 5) I Soci
Si suddividono in:– Soci Ordinari: tutti i soci dall’atto dell’iscrizione.
– Soci Onorari: i soci che, avendo smesso la libera professione, abbiano intenzione di continuare a partecipare alla vita sociale, i soci che per la loro attività associativa continuativa e propositiva abbiano dato un contributo significativo alla vita associativa, gli specialisti o i tecnici che possano dare un particolare e qualificato contributo all’Associazione e che offrano la propria collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali.
– Soci Senior: i soci che, essendo stati iscritti continuativamente all’Associazione da almeno dieci anni ed essendo iscritti da almeno altrettanti al ruolo/registro/Albo di legge, abbiano ultimato tutti i percorsi formativi specialistici previsti dal regolamento.
– Soci morosi: tutti i soci che, non essendo in regola con il versamento della quota annuale, non si siano dimessi o non siano stati indicati come decaduti o non siano stati espulsi dall’Associazione. Questi soci, fino alla regolarizzazione ed in ragione della propria posizione amministrativa, non hanno diritto di voto e di intervento al Congresso ed all’Assemblea dell’Associazione, e potranno ricevere comunicazioni parziali rispetto a tutti gli altri soci in regola con la posizione amministrativa.
Ha diritto ad essere iscritto alla Associazione in qualità di socio, previa richiesta alla sezione territoriale di competenza:
1. chi sia iscritto nel Ruolo previsto dal Titolo X Capo VI del D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni,
2. chi stia effettuando il tirocinio e/o la preparazione per sostenere la prova di idoneità per l’iscrizione di cui al precedente capoverso,
3. i consulenti esperti in viabilità e traffico o nella ricostruzione cinematica dei sinistri stradali,
4. I consulenti specialisti nei diversi rami danni (incendio, furto, trasporti, R.C.D, inquinamento, ecc…).
Per coloro che richiedono l’iscrizione e non siano iscritti Ruolo di cui al numero 1 del presente articolo, l’accettazione dell’iscrizione sarà subordinata al parere dell’Ufficio di Presidenza, sentite le valutazioni della sezione territoriale corrispondente a quella della zona di abituale esercizio dell’attività del richiedente.
– La qualità di Socio, dopo l’accettazione della domanda, si acquisisce con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione e con il versamento del contributo una tantum di adesione stabilito dal medesimo C.d.A. e richiesto dalla Segreteria Nazionale.
– La quota deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le nuove domande per le quali il termine è fissato entro 30 giorni dall’accettazione.
Sono Soci di diritto coloro che risultano iscritti nell’elenco dell’Associazione al momento dell’approvazione del presente statuto.
Ogni socio aderisce e rispetta il codice etico-deontologico dell’Associazione e s’impegna alla formazione ed aggiornamento continuo, secondo le modalità stabilite dal regolamento relativo ai Crediti Formativi Professionali.
Art.6) Parità opportunità
L’Associazione garantisce le pari opportunità attraverso la formazione di una specifica commissione che si occupi della problematica e suggerisca gli strumenti più idonei per la parità.L’Associazione, deve garantire una presenza femminile negli organismi dirigenti almeno pari alla percentuale delle stesse nell’Associazione.
Art. 7) Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde:– Per dimissioni;
– Per morte;
– Per dichiarata decadenza;
– Per espulsione.
La morosità comporta, dal novantesimo giorno successivo al termine per il pagamento della quota, la decadenza da ogni carica sociale e, dal centottantesimo, la qualifica di socio moroso. Al socio moroso potrà essere richiesta una percentuale di morosità nella misura che verrà stabilita dal regolamento. Il socio moroso potrà essere dichiarato decaduto con deliberazione del C.d.A. e potrà essere re-iscritto secondo le modalità che verranno stabilite con regolamento.
Le dimissioni dovranno essere presentate alla Sezione di appartenenza
L’espulsione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei Garanti ed è comunicata all’interessato a mezzo lettera AR o PEC dal Presidente dell’Associazione.
Il socio che lo ritenga, può fare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della comunicazione di espulsione con istanza indirizzata a mezzo lettera AR o PEC al Consiglio di Amministrazione che fisserà udienza d’appello entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso, per consentire al ricorrente di difendersi di persona o tramite altro socio allo scopo delegato.
Nel periodo di esame del ricorso, è sospesa l’esecutività del provvedimento e la validità dell’iscrizione.
Art.8) Organizzazione dell’Associazione
L’AICIS organizza i propri soci e la propria attività attraverso i seguenti livelli:
– Livello Regionale o Inter-regionale
– Livello Nazionale.
Le funzioni dei vari livelli sono così articolate:
SEZIONE REGIONALE O INTER-REGIONALE
Ha ruolo di sviluppo sul territorio degli indirizzi e delle scelte Associative Nazionali.
Nel promuovere l’attività sul territorio, ai fini di ottimizzazione delle attività, può organizzare l’aggregazione associativa anche a livello provinciale o inter-provinciale.
Promuove l’attività del perito qualificandone 1’aggiornamento professionale e tecnico, interagendo con il livello nazionale.
Promuove incontri con le Associazioni di categoria dei riparatori, delle Imprese di Assicurazione, con le Associazioni dei Consumatori secondo le direttive nazionali e con gli organi istituzionali.
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
Rappresenta l’identità ed il ruolo dell’Associazione e ne garantisce la direzione politica e l’unità.
E’ la sede della sintesi e dell’elaborazione delle strategie associative e degli strumenti tecnici di aggiornamento professionale.
Nella sua azione di governo complessivo, interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dai livelli decentrati.
Rappresenta l’Associazione nei confronti dei livelli istituzionali e della Società civile, dell’ANIA e delle Associazioni di categoria dei riparatori, dei consumatori e delle altre categorie tecniche e professionali operanti nel settore assicurativo e non.
Art. 9) Gli organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente Nazionale;
4. il Collegio dei Garanti;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. l’Assemblea dei Direttivi Regionali e dei Soci;
7. la Segreteria Nazionale
Art. 10) Il Congresso Nazionale.
Il Congresso Nazionale è il massimo organo decisionale di indirizzo politico – associativo e programmatico dell’A.I.C.I.S., nel rispetto di quanto previsto dall’art.8.
E’ convocato ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione, il quale stabilisce le modalità di convocazione, il luogo, e l’iter congressuale.
Hanno diritto di partecipare, intervenire e votare al Congresso Nazionale tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa; è ammesso il voto per delega o a distanza, secondo le modalità previste dal regolamento.
Il Congresso Nazionale:
1. discute e verifica la realizzazione dei programmi in relazione alle scelte effettuate e ne valuta i risultati;
2. discute, definisce ed approva le linee programmatiche e le politiche associative per il triennio successivo,
3. elegge il Consiglio di Amministrazione, del quale fanno parte di diritto il Presidente Nazionale con l’Ufficio di Presidenza ed i Presidenti Regionali Interregionali, tre componenti scelti dal congresso tra i soci, con possibilità di modifica del numero di questi ultimi da parte del Congrsso;
4. elegge il Presidente Nazionale che presenta un programma e la lista dei sei componenti dell’Ufficio di Presidenza, che lo coadiuvano e vengono eletti con l’elezione del presidente, il cui programma è approvato con l’elezione stessa;
5. elegge il Collegio dei Garanti;
6. elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.
Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione (in breve C.d.A.) è eletto dal Congresso Nazionale ed è il massimo organo di governo e di coordinamento dell’Associazione.
E’ composto da quanti indicati nel precedente articolo 10 punto 5.
Ha il compito di:
a) convocare il Congresso Nazionale;
b) eleggere, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, nonché assegnare gli incarichi di Segretario Generale e di Tesoriere, qualifiche che possono essere assunte anche soggetti con altri incarichi associativi o esterni all’associazione;
c) di attribuire rappresentanza legale o poteri di firma ai componenti dell’Ufficio di Presidenza a supporto dell’operatività del Presidente, su proposta del medesimo;
d) attribuire deleghe all’Ufficio di Presidenza;
e) attribuire le responsabilità del Segretario Generale;
f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
g) fissare la data ed il tema del Convegno annuale dell’Associazione;
h) dichiarare l’eventuale decadenza dalla qualità di socio;
i) approvare e far applicare le sanzioni decise dal Collegio dei Garanti;
j) discutere ed approvare le modalità per la verifica degli iter formativi e di aggiornamento continuo da inserire nell’apposito regolamento;
k) predisporre e discutere i regolamenti dell’Associazione (norme di attuazione dello statuto, regolamento sui Crediti Formativi Professionali, etc.), ed il codice deontologico che dovranno essere verificati ed approvati dall’Assemblea dei Direttivi Regionali e dei Soci;
l) deliberare annualmente la quota associativa nazionale e stabilire le norme per i contributi alle attività territoriali;
m) discutere e deliberare relativamente ad attività e programmi finalizzati alla sicurezza dei veicoli e delle cose e rispetto all’educazione stradale;
n) deliberare, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, il commissariamento dei livelli inferiori;
o) deliberare la nomina dei membri supplenti del Collegio dei Sindaci revisori dei conti, qualora venga a mancare il numero legale fissato dal presente Statuto;
p) nominare gli eventuali rappresentanti nelle sedi istituzionali italiane e estere su proposta del Presidente;
q) per quanto di competenza dell’Associazione, potendosi creare apposita struttura economica partecipata, nominare i rappresentanti in seno all’Academy AICIS con funzioni anche di Centro Studi e Documentazione, deliberandone o contribuendo a formarne lo Statuto ed il Regolamento, le successive variazioni, ed approvandone i bilanci preventivo e consuntivo;
r) nominare il Direttore responsabile e l’eventuale Consiglio di Amministrazione degli organi di comunicazione, gestione o informazione, se necessari, approvandone l’eventuale bilancio preventivo e consuntivo;
s) discutere e predisporre le modifiche statutarie che che dovranno essere verificate ed approvate dalla successiva Assemblea dei Direttivi Regionali e dei Soci
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l’anno in via ordinaria. Tra queste è ammessa una riunione anche in audio o video conferenza. Le ulteriori eventuali riunioni potranno essere svolte anche attraverso strumenti di partecipazione a distanza. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con convocazione a cura del Presidente, da effettuarsi con piena validità a mezzo e-mail o con comunicazione sull’area riservata del sito o con ogni altra forma di comunicazione idonea.
Sulla base di proposte avanzate da almeno un terzo dei componenti del CdA di AICIS, si potrà procedere, anche attraverso piattaforme informatiche, alla votazione per l’approvazione delle proposte, purché sia fatta chiara ed esplicita richiesta da parte dei componenti di ratifica a mezzo voto. Per validare la propria scelta, gli aventi diritto dovranno prima esprimere il proprio voto sulla Piattaforma Telematica e poi formalizzare a mezzo PEC ad un indirizzo dedicato di posta certificata AICIS, oppure mediante sistema parimenti idoneo a garantire la verifica. Tutti i componenti CdA (preventivamente avvisati a mezzo mail) che non esprimano il proprio voto entro le 48 ore dalla richiesta, perdono il diritto. A chiusura della votazione, l’esito espresso dalla maggioranza dei partecipanti avrà valore di delibera, non potrà essere sottoposto a veto ed AICIS si farà carico di portare avanti quanto stabilito, con impegno fino al compimento. Deve intendersi approvata la delibera con quorum funzionale a maggioranza semplice. Il Collegio dei Garanti, a richiesta, convalida il regolare svolgimento della votazione, verificando la validità delle delibere e la coerenza con quanto deliberato. Verifica altresì gli annullamenti di votazioni per numero di partecipanti inferiore al 50% del totale dei partecipanti del CdA di AICIS, dovendo intendersi per partecipanti al voto, coloro i quali hanno espresso la propria preferenza entro le 48 ore previste dalla ricezione della PEC di richiesta. Le proposte annullate e/o non approvate secondo la maggioranza su indicata, non potranno essere sottoposte a nuova votazione da parte del CdA per i successivi 12 mesi. Le medesime proposte annullate a/o non approvate per due volte non potranno essere ripresentate per votazione nel CdA di AICIS. Si consente a tal fine, la facoltà di consultazione di tutti i contenuti della piattaforma per i componenti del Collegio dei Garanti.
Le due riunioni de visu del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno preferibilmente in concomitanza con l’Assemblea Annuale dei Direttivi Regionali e dei Soci e con il Convegno Annuale, con apposito spazio temporale dedicatogli.
È convocato per Statuto in concomitanza con l’Assemblea Annuale dei Direttivi Regionali e dei Soci.
Dopo tre assenze consecutive, salvi giustificati gravissimi motivi di salute personale o di stretti familiari, di un Presidente Regionale o di altro membro eletto in Consiglio di Amministrazione, si ha la sua decadenza. I Presidenti Regionali perderanno la qualifica e subentrerà in Consiglio di Amministrazione e come Presidente Regionale il Vice Presidente. La comunicazione verrà inviata a tutti i Soci amministrativamente in regola. Con regolamento verranno stabilite le ulteriori norme di funzionamento delle decadenze e sostituzioni.
Art. 12) Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Può essere scelto esclusivamente tra coloro che abbiano fatto parte del Consiglio di Amministrazione per almeno un triennio nei 10 anni precedenti l’elezione, in quanto deve avere una buona conoscenza dell’Associazione e del suo funzionamento.
Propone un programma e la lista dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, che vengono approvati con la sua elezione. I candidati all’Ufficio di Presidenza non possono essere presenti in più liste.
Gli sono attribuite le seguenti funzioni:
– rappresentare l’Associazione verso l’esterno,
– esercitare i poteri di ordinaria amministrazione,
– convocare e presiedere l’ufficio di Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione,
– proporre le cariche di Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere,
– proporre e coordinare le varie rappresentanze nelle sedi istituzionali nazionali ed estere,
– presentare annualmente il resoconto dell’attività svolta ed il programma di lavoro dell’Associazione, dando atto dei resoconti e dei programmi pervenutigli dai vari Presidenti Regionali-Interregionali che devono farli pervenire alla segreteria nazionale almeno un mese prima dell’Assemblea dei Direttivi Regionali e dei Soci
– presiedere ogni riunione a carattere nazionale dell’Associazione.
In caso di dimissioni, decadenza od impedimento del Presidente Nazionale, nelle funzioni di Presidente subentra il Vice Presidente, per un periodo massimo di sei mesi.
Il Consiglio di Amministrazione, nei casi di cui al precedente capoverso, provvede a definire la data di un congresso straordinario ed a nominare tre commissari per la gestione ordinaria e le incombenze relative al Congresso.
Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente Nazionale devono essere sottoscritte da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
La mozione di sfiducia è approvata se ottiene la maggioranza del 60% dei componenti de Consiglio di Amministrazione.
Art. 13) Il Collegio Nazionale dei Garanti
Il Collegio Nazionale dei Garanti è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto esclusivamente da persone fisiche che non siano membri di alcun organo direttivo a nessun livello e non rivestano incarichi operativi di qualsivoglia natura ad ogni livello dell’Associazione. Può essere composto anche da persone esterne all’Associazione, che abbiano dato preventiva disponibilità.
È un organo di garanzia con funzioni arbitrali, consultive ed interpretative delle norme statutarie e sul controllo dell’etica professionale.
Esso decide con esclusione di ogni altra giurisdizione, su ogni controversia insorta tra l’Associazione ed i Soci o tra differenti strutture dell’organizzazione associativa, secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita istruttoria, con decisione da depositare entro sessanta giorni dalla richiesta del suo intervento da presentarsi al Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Nazionale dei Garanti decide altresì sull’applicazione delle sanzioni disciplinari ai soci, graduate in: richiamo, sospensione, radiazione.
Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque ed elegge al suo interno un Presidente.
Le norme di funzionamento dell’organismo sono stabilite provvisoriamente per regolamento dal Consiglio di Amministrazione ed approvate in via definitiva dall’Assemblea dei Direttivi Regionali e dei Soci.
Art. 14) Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture, a tutti i livelli.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e composto da tre membri effettivi e due supplenti ed al suo interno elegge un Presidente.
In caso di mancanza o di dimissioni di un membro effettivo, subentra il supplente che ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano d’età.
Qualora al Collegio dei Sindaci Revisori venga a mancare il numero legale dei componenti per vacanza o dimissioni, si procede secondo quanto previsto dall’art. 11) del presente Statuto.
Art. 15) L’Assemblea dei Direttivi Regionali e dei Soci
Si riunisce una volta l’anno il primo sabato non festivo di marzo, presso la sede associativa o in altro luogo da comunicarsi con avviso sul sito dell’Associazione o a mezzo e-mail inviata ai soci.
Per statuto, ha una doppia convocazione in orari differenti e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero di partecipanti.
È sempre considerata assemblea ordinaria e straordinaria.
Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con la quota dell’anno in corso.
L’Assemblea dei Soci discute su quanto fatto nell’anno precedente dall’Associazione, proponendo eventuali ipotesi di ottimizzazione della linea intrapresa.
È compito dell’Assemblea Annuale dei Direttivi Regionali e dei Soci, discutere e verificare prima dell’approvazione le modifiche regolamentari o statutarie, come previsto dall’art.11 lettere “k” ed “s”.
Art. 16) La Segreteria Nazionale
È l’organo che attraverso il contributo gratuito dei soci e/o attraverso attività retribuite, si occupa della gestione amministrativa dell’Associazione e coadiuva i vari organismi nelle loro funzioni e/o nella predisposizione di materiali, relazioni o documenti.
Risponde e sin interfaccia con il Presidente Azionale che ne coordina l’attività e stabilisce le tempistiche e le modalità di risposta alle richieste che le vengono inoltrate.
Ogni comunicazione a qualsiasi organismo dell’Associazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Segreteria Nazionale.
Art. 17) Articolazioni territoriali dell’Associazione
Sono articolazione territoriali dell’Associazione:
– Il Congresso Regionale;
– La Direzione Regionale;
– Il Presidente Regionale;
– L’eventuale Collegio Regionale dei Garanti.
Art. 18) Il Congresso Regionale o Inter-regionale
Il Congresso Regionale-Interregionale è l’organo locale di discussione delle politiche associative e degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio di Amministrazione per il dibattito congressuale. Può proporre integrazioni, modifiche o articolazioni del programma di discussione proposto, da inviare alla Segreteria Nazionale in forma scritta con caratteristica di mozione, affinché siano poste in discussione e/o in votazione al Congresso Nazionale.
Possono partecipare al Congresso Regionale-InterRegionale tutti gli iscritti di quei territori, in regola con il versamento della quota associativa; è ammesso il voto per delega o a distanza secondo le modalità previste dal regolamento.
Discute e fissa gli obbiettivi programmatici di sviluppo dell’attività sul territorio di competenza.
Il Congresso territoriale deve svolgersi almeno un mese prima della data fissata per il Congresso Nazionale e deve essere convocato dalla Segreteria Nazionale, previo accordi con il Presidente Regionale, tenendo conto del calendario generale dei Congressi territoriali, al fine di facilitare la partecipazione ad ognuno di un membro dell’ufficio di presidenza.
Il Congresso Regionale:
– discute circa le politiche associative e le linee programmatiche proposte dal Consiglio di Amministrazione per il dibattito congressuale, proponendo note o mozioni per il Congresso Nazionale;
– discute ed approva le modalità di coordinamento e di lavoro sul territorio locale,
– elegge il Presidente Regionale;
– elegge la Direzione Regionale-Interregionale determinandone i compiti ed il numero dei componenti;
– elegge, su proposta del Presidente, il vice Presidente;
– elegge l’eventuale Collegio Regionale dei Garanti;
Art.19) La Direzione Regionale
La Direzione Regionale è eletta dal Congresso Regionale al fine di supportare il Presidente Regionale nelle attività locali, con il dovere di surroga in caso di inadempienza o inerzia del Presidente.
È composta da un minimo di 3 ad un massimo di 15 componenti a seconda del numero degli iscritti.
La Direzione Regionale ha il compito di:
– organizzare l’attività regionale con particolare attenzione alle attività di formazione continua a livello territoriale;
– eleggere su proposta del Presidente Regionale il Vicepresidente e l’eventuale Ufficio di Presidenza territoriale;
– approvare ogni anno il programma operativo per lo sviluppo associativo e per il coordinamento dell’attività sul territorio;
– discutere ed approvare le coperture economiche per le iniziative locali, chiedendo eventuali contributi alla Segreteria Nazionale o, attraverso la stessa, contributi esterni;;
– partecipare all’Assemblea delle Direzioni Regionali e dei Soci.
La Direzione Regionale si riunisce di norma almeno quattro volte l’anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario. Può riunirsi con presenze di persona o attraverso audio o video conferenza, o in modalità mista. Le date devono essere comunicate alla Segreteria Nazionale.
Art. 20) Il Presidente Regionale
Il Presidente Regionale è eletto dal Congresso Regionale, fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione ed è soggetto alla decadenza prevista dall’art. 11.
Gli sono attribuite le seguenti funzioni:
– convocare e presiedere la Direzione Regionale;
– propone la nomina del Vicepresidente e dell’eventuale Ufficio di Presidenza territoriale;
– presentare il programma annuale dell’attività svolta e proporre le attività dell’Associazione per l’anno successivo, comunicandone la sintesi scritta alla Segreteria Nazionale almeno un mese prima dell’Assemblea dei Direttivi Regionali e dei Soci.
Art. 21) Il Collegio Regionale dei Garanti
Il Collegio Regionale dei Garanti può essere eletto dal Congresso Regionale ed è composto da persone fisiche interne o esterne all’associazione. Il Congresso Regionale può decidere di evitarne la nomina e, nel qual caso, le funzioni saranno assolte dall’omologo organismo nazionale.
Gli sono attribuite le stesse funzioni previste dall’art. 13 per il Collegio Nazionale dei Garanti con il limite di competenza del territorio regionale.
Il Collegio Regionale dei Garanti, qualora costituito, ha funzioni istruttorie, sulle questioni di competenza del Collegio Nazionale dei Garanti, al quale fornirà i documenti istruttori e le proprie considerazioni, per le decisioni di merito.
Art. 22) Operazioni mobiliari ed immobiliari
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessarie per l’attività sociale e/o per il raggiungimento dei fini statutari.
Art. 23) Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dai versamenti volontari dei sostenitori, da proventi vari, lasciti o donazioni e contributi in conto esercizio od in conto capitale da parte di enti pubblici e privati.
Art. 24) Oneri delle cariche statutarie
Tutte le cariche del presente Statuto, con l’accezione di cui all’art. 16, sono esclusivamente a titolo onorifico.
L’impegno per la promozione e lo sviluppo dell’Associazione da parte dei singoli soci e/o dei dirigenti può prevedere il solo rimborso delle spese sostenute.
Tutte le cariche previste per gli organismi dirigenti hanno la durata del mandato congressuale e sono rinnovabili.
Art. 25) Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più commissari liquidatori che avranno il compito di redigere il Bilancio di liquidazione.
Il patrimonio risultante da tale bilancio sarà destinato dai liquidatori a Fondazioni od Enti finalizzati alla ricerca tecnica ed allo sviluppo della formazione professionale dei giovani.
Art. 26) Disposizione non contenute nello Statuto
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in tema di libere Associazioni; per quanto non contemplato nella regolamentazione dei livelli territoriali, si fa riferimento a quanto previsto in ambito Nazionale.
Art. 27)
Il presente Statuto, che sostituisce integralmente il precedente, viene approvato dal Congresso Nazionale AICIS, regolarmente costituito in Milano, il giorno 5.3.2016 presso il Four Point by Sheraton Milan Center via G. Cardano 1, 20124 Milano
Con l’approvazione del presente statuto, gli organismi oggi eletti assumono la nuova denominazione e s’intende abrogato ed integralmente sostituito lo statuto precedente.
Art. 28)
Il presente statuto viene sottoscritto dal Presidente Nazionale pro tempore Marco Mambretti (MMBMRC57B17F205J), oggi eletto.
Codice etico e deontologico AICIS
Premesso che A.I.C.I.S. (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale), aderente a F.I.E.A. (Federation Internationale des Expertes d’Automobile), secondo i principi ispiratori della collaborazione internazionale
A: si pone l’obbiettivo di raggruppare tutti i tecnici dei veicoli a motore incaricati dalle autorità giudiziarie e civili, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti locali e da singoli individui, per esaminare e verificare i veicoli a motore, i veicoli industriali, i trattori, i cicli e i motocicli, al fine di determinarne il valore, di valutare la misura del risarcimento dei danni o gli importi dei danni subiti dagli stessi e di studiare le problematiche tecniche connesse con l’esercizio della professione di esperto d’automobile;
B: di agevolare lo scambio di informazioni e di documentazione, a livello nazionale ed internazionale relativamente alle problematiche tecniche ed a quelle d’interesse per la professione;
C: di raccogliere le informazioni e le statistiche relative agli incidenti in modo da diffondere metodi ed individuare proposte e strumenti adeguati al fine di ridurne il numero;
D: di promuovere un adeguamento delle norme professionali, di stimolare legami fraterni tra i soci e sostenere l’applicazione del “Codice Etico”, composto da principi essenziali che regolano la pratica della professione di esperto di veicoli a motore e l’accesso al riconoscimento del titolo di “Perito Certificato AICIS” e/o di esperto europeo “FIEA Licensed”.
AICIS ha preso atto che il ruolo del perito automobilistico e il mercato in cui opera si sono notevolmente evoluti negli ultimi anni. Ed in particolare che:
– la concentrazione rilevata nel mercato delle assicurazioni a livello nazionale e/o internazionale, ha cambiato l’ambiente di lavoro dell’esperto di veicoli a motore. È un dato di fatto: alcune compagnie di assicurazione all’estero hanno già assunto propri esperti, molte, anche in Italia, hanno sviluppato reti registrate di autoriparatori, con la conseguenza che la funzione degli esperti si è progressivamente sminuita ed in Italia, come all’estero, ha portato anche ad introdurre i controlli a distanza;
– lo sviluppo di sistemi di tariffazione differenziata e dei tempi di riparazione, in combinazione con l’informatizzazione crescente degli autoriparatori, limita le controversie sollevate in materia di quantum delle riparazioni;
– la priorità accordata alle esigenze di sicurezza con ad esempio l’introduzione e controllo dei limiti di velocità e la patente a punti, nonché fattori congiunturali, e qualche miglioramento del trasporto pubblico, quantomeno in alcune aree, hanno comportato una diminuzione della quota di incidenti;
– lo sviluppo della tecnologia automobilistica richiede un aggiornamento permanente delle conoscenze e l’acquisizione di nuove competenze;
– l’odierno intervento del tecnico esperto di veicoli ha una portata più ampia rispetto alla semplice valutazione dei danni materiali: egli contribuisce ad una valutazione dello stato globale di affidabilità del veicolo, con l’obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale.
Queste evoluzioni, unitamente alle sempre maggiori pressioni da parte di committenze economicamente molto forti e concentrate, richiedono un nuovo riconoscimento dell’attività del perito automobilistico, e la modifica dell’attuale normativa italiana nonché un riconoscimento a livello europeo.
Secondo AICIS (e secondo FIEA), il riconoscimento di uno status più significativo per l’esperto di veicoli a motore, implica l’elaborazione di norme di etica che si applichino a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che pratichi la valutazione o una professione che offra servizi in tale settore.
Il codice etico è composto da principi essenziali che regolano la pratica della professione di esperto di veicoli a motore e l’accesso al riconoscimento del titolo di “Perito Certificato AICIS” e/o di esperto europeo “FIEA Licensed”
Il Codice Etico e l’accesso al titolo di ” Perito Certificato AICIS ” e/o di esperto europeo “FIEA Licensed” si inseriscono nella logica delle disposizioni della legge europea in materia di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e armonizzazione delle qualifiche professionali, ed il titolo di esperto europeo “FIEA Licensed” potrà consentire ai registrati “esperti europei di automobili” di distribuire la loro attività professionale su scala europea, senza dover cumulare tutti i requisiti previsti dalle normative nazionali, che possono costituire delle restrizioni alla libera circolazione di servizi.
Con questa scelta di adottare un codice di condotta, AICIS (come FIEA) si allinea con gli obiettivi europei specifici (ed in particolare quelli disposti dall’adozione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006), relativi ai servizi nel mercato interno europeo (GU L 376/36 del 27.12.2006).
La citata direttiva, all’articolo 37, paragrafo 1, stabilisce che:
“Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l’elaborazione a livello comunitario, in particolare da parte degli organismi professionali, delle organizzazioni e delle associazioni, di codici di condotta volte a facilitare la prestazione di servizi o la possibilità di operare in un altro Stato membro, in conformità con il diritto comunitario “.
La direttiva comprende anche diversi punti, che precisano il contenuto e lo scopo di questi codici di condotta, la cui adozione è incoraggiata:
“É necessario prevedere che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a “livello comunitario”, volte, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle specifiche della natura di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario, in particolare il diritto alla concorrenza. Esse devono essere compatibili con le norme giuridicamente vincolanti in materia di deontologia professionale negli Stati membri.” (Art. 113)
“Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta, in particolare, da parte degli organismi professionali, delle organizzazioni e delle associazioni a livello comunitario. Tali codici di condotta dovrebbero includere, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e norme deontologiche delle professioni regolamentate intese, in particolare, a garantire l’indipendenza, l’imparzialità professionale e la segretezza. Inoltre, le condizioni alle quali le attività degli agenti sono soggette dovrebbero essere inserite in tali codici di condotta. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini professionali, le organizzazioni e le associazioni ad applicare a livello nazionale, i codici di condotta adottati a livello comunitario (Art. 114).
“I codici di condotta a livello comunitario hanno lo scopo di stabilire norme minime di comportamento e sono complementari ai requisiti di legge degli Stati membri. Essi non ostano a che gli Stati membri, in conformità con il diritto comunitario, possano adottare misure più rigorose di diritto o che le organizzazioni professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta (Art. 115). “
Tenendo conto di questi orientamenti, AICIS (come FIEA) ha elaborato un codice tra i valori essenziali che gli esperti di veicoli sono tenuti a rispettare, non solo nei loro rapporti con altri esperti, ma anche nelle loro relazioni con i consumatori, con gli altri professionisti del mondo dei veicoli e con i committenti.
Questi valori sono inspirati a quelli emessi dal CEPLIS (Consiglio Europeo delle Professioni Liberali) che riguardano i valori comuni alle professioni regolamentate in Europa.
In questo contesto, il Codice contiene norme:
– per l’indipendenza degli esperti e l’imparzialità: l’indipendenza garantisce la libertà dei periti e, nel loro lavoro d’esperti di veicoli, un servizio focalizzato solo sulla tecnica al servizio del cliente, indipendentemente da qualsiasi influenza esterna. L’imparzialità dovrebbe permettere di evitare i rischi di conflitti di interessi e garantire che il giudizio degli esperti non sia influenzato da alcuna altra attività;
– per la “fedeltà” degli esperti: l’esperto informa il cliente circa i progressi della sua missione, circa il contenuto della sua relazione finale, circa l’affidabilità generale del veicolo e, se necessario, sulle sue tariffe. Inoltre, il perito si astiene da qualsiasi comportamento sleale nei confronti di altri esperti;
– per l’accesso alla professione: la competenza dell’esperto di veicoli implica la conoscenza, l’apprendimento di tecniche che impongono una formazione particolare o, almeno, una esperienza professionale di una durata minima;
– per l’educazione permanente: al fine di fornire il miglior servizio, l’esperto di veicolo a motore si deve aggiornare e / o approfondire le sue competenze;
– per l’integrità e la dignità professionale: le attività dell’esperto di veicolo a motore non devono avere come unico o principale obiettivo un fine commerciale, in quanto l’esperto deve anche rispettare l’etica della professione e in particolare fornire ai suoi clienti l’accesso a tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l’insieme dei servizi offerti ed i loro prezzi;
– per la responsabilità professionale: l’esperto deve garantire la qualità dei suoi servizi e sottoscrivere un’assicurazione professionale;
– per il controllo: il rispetto dei valori sopra descritti impone che la professione stabilisca meccanismi di controllo e sanzionamento nonché delle procedure di applicazione delle sanzioni.
L’obiettivo di queste norme è quello di stabilire un legame di fiducia tra i cittadini, i professionisti e le autorità, e così facendo, di valorizzare la qualità e la specificità dei servizi degli esperti di veicolo a motore.
Il presente Codice Etico vuole essere anche un modello e una guida per le norme etiche di valutazione dei veicoli a motore.
A.I.C.I.S. adotta il seguente
CODICE ETICO
Articolo 1 – Ambito di applicazione delle regole di etica
Qualsiasi persona fisica o giuridica, iscritta all’AICIS, si impegna a rispettare scrupolosamente le norme del presente codice. L’impegno vale per qualsiasi incarico venga assunto.
Alle persone giuridiche può essere concessa l’iscrizione e la certificazione AICIS soltanto se tutti gli esperti che esercitano la loro attività all’interno della struttura in questione siano iscritte all’AICIS e “certificate AICIS” o munite del titolo di esperto europeo “FIEA Licensed”.
Nel caso d’iscrizione di persona giuridica, la stessa si impegna espressamente affinché i suoi rappresentanti e tutto il suo personale ugualmente soddisfi tutti i requisiti del presente codice etico.
Articolo 2 – Ostacoli
Chi sia stato condannato per furto, truffa, possesso di beni rubati, abuso di fiducia, falsa testimonianza, corruzione o per scambio di favori non può ottenere la qualifica “perito certificato AICIS” né di esperto europeo “FIEA Licensed”.
Articolo 3 – Incompatibilità
L’esperto iscritto all’AICIS svolge la sua attività in modo indipendente.
Al fine di evitare il rischio di conflitto di interessi gli iscrittI all’AICIS non esercitano alcuna attività professionale nei settori della distribuzione e/o riparazione di veicoli e nell’assicurazione.
Articolo 4 – Certificazione
Ogni persona fisica iscritta all’AICIS, senza o con contratto di lavoro dipendente, o qualsiasi persona giuridica che risponda ai requisiti di cui all’art 1, riconosciuta come esperto di veicolo a motore, può ottenere la qualifica di “perito certificato AICIS” o dalla FIEA il titolo di “European Expert – F.I.E.A. Licensed ” (purché soddisfi le condizioni di cui all’articolo 49 del trattato CE, nonché la normativa europea derivata applicabili alle sue attività).
Una persona giuridica può ottenere la “certificazione AICIS” o la “Licenza FIEA” ed i diritti connessi, se tutti gli esperti che esercitano la loro attività all’interno della struttura sono stati certificati.
Solo le persone fisiche possono essere individualmente certificate.
Qualsiasi iscritto desideri ottenere la qualifica di “perito certificato AICIS” deve presentare una formale richiesta scritta presso la segreteria dell’Associazione.
La domanda per ottenere la qualifica di “European Expert – FIEA Licensed ” va presentata alla segreteria dell’Associazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e può essere presentata solo da chi abbia conseguito e possa mantenere la qualifica di “perito certificato AICIS”. (L’esperto di veicoli a motore, socio AICIS che voglia essere iscritto nel registro degli esperti europei -FIEA Licensed-, dovrà inviare un dossier di candidatura, come descritto nell’allegato 2 del Codice Etico FIEA, che comprenda la precisazione dei diplomi e dei titoli professionali, l’esperienza di lavoro certificato rilasciata dall’autorità professionale o da organismi nazionali e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti disciplinari dinanzi ad un organo nazionale. Domanda e file dovranno essere trasmessi a FIEA da AICIS. La procedura per il rilascio della “licenza”, il controllo del contenuto del file e l’adempimento delle condizioni richieste saranno controllate dalla FIEA successivamente all’invio del “file” di registrazione da parte di AICIS – operatività 2013).
Articolo 5 – Attività del perito AICIS
L’esperto d’automobile, gli iscritti all’AICIS, ed i “Periti Certificati AICIS”, oltre agli esperti europei F.I.E.A. Licensed (che abbiano ottenuto le autorizzazioni previste dalla legge italiana), sempreché ne abbiano le effettive capacità, possono svolgere vari incarichi ed in particolare:
A) per qualsiasi veicolo a motore danneggiato, così come per cicli, veicoli affini e imbarcazioni:
– qualsiasi operazione di ispezione o studio, di accertamento e di valutazione necessaria per determinare l’origine, la quantità e il valore dei danni, nonché le modalità di riparazione;
– esprimere un parere circa la ri-messa in circolazione di veicoli a motore e/o sulle loro condizioni di sicurezza, informando il proprietario e le autorità competenti, se necessario, e fornendo ogni attestato, certificato o autorizzazione necessaria;
– effettuare la ricostruzione d’incidenti nell’ambito d’indagini giudiziarie ed extra giudiziarie;
– valutare il valore dei veicoli nuovi o usati, danneggiati o non;
– in caso di controversia o di richiesta di parte, effettuare le ricerche necessarie a per determinare l’origine e la causa di malfunzionamenti, vizi occulti, difetti di conformità o d’origine, guasti;
– verificare il buon funzionamento e la conformità alle norme di sicurezza dei veicoli;
– verificare le riparazioni effettuate e la congruità dei dati di fatturazione,
B) per qualsiasi merce, oggetto, o manufatto:
– qualsiasi tipo di operazione sia tecnicamente in grado di effettuare garantendo al committente il medesimo livello di professionalità e capacità che può fornire per le prestazioni di cui al punto A.
Articolo 6 – Competenza
1. L’iscritto AICIS ha l’obbligo di informarsi sulla natura e le difficoltà del mandato propostogli prima di accettare l’incarico. L’esperto deve accettarlo solo se ha la convinzione di avere la competenza tecnica, i mezzi e il tempo necessario per svolgerlo correttamente. Egli rifiuta ogni incarico o parte di esso, se non ha le competenze o i mezzi sufficienti.
2. L’esperto che non sia in grado di assumere la missione propostagli, così come indicata al punto 1 del presente articolo, può:
– far svolgere parte della missione ad un esperto competente che si attenga ai principi del presente codice, informandone il committente;
– raccomandare alle parti il nome di altro esperto da lui riconosciuto competente.
Articolo 7 – La formazione continua
1. L’iscritto AICIS deve intraprendere le azioni necessarie a mantenere aggiornate le sue conoscenze e la sua competenza nel campo delle attività peritali; il perito che voglia ottenere o mantenere la qualifica di “perito certificato AICIS” dovrà attenersi a quanto prescritto ciclicamente dall’Associazione, che farà riferimento alle disposizioni adottate in ambito internazionale.
2. Il controllo del rispetto di questo dovere è svolto dagli organismi territoriali e/o nazionali dell’AICIS ed il Socio dovrà celermente rispondere ad ogni richiesta che, nel merito, gli pervenga dalla segreteria nazionale.
3. L’AICIS effettuerà direttamente iniziative di formazione e valuterà le iniziative esterne di altri enti che possano essere riconosciute ai fini della formazione continua.
Articolo 8 – Conflitto di interessi
1. L’iscritto all’AICIS si asterrà dall’accettare qualsiasi incarico se l’intervento è incompatibile con i suoi interessi personali.
2. Quando l’iscritto AICIS collabora, in qualsiasi forma, con altri esperti, le cause del conflitto d’interessi si estendono anche a tutte le altre persone.
3. L’iscritto AICIS deve esporre esaurientemente tutte le circostanze che possono portare a un conflitto di interessi, o che possono dare adito a dubbi sulla sua imparzialità, a qualsiasi persona (fisica o giuridica) stia per affidargli un incarico.
4. Il perito che abbia informato il committente il quale decida di affidargli comunque l’incarico, potrà accettarlo.
5. Un perito AICIS che abbia declinato un incarico, può raccomandare alle parti, i nomi di altri esperti iscritti e/o certificati AICIS, che possano svolgere l’incarico da lui declinato, in quanto gli altri esperti AICIS saranno tenuti ad attenersi ai principi stabiliti nel presente codice. Inoltre, l’iscritto AICIS può far svolgere alcuni incarichi o parte di essi (dandone segnalazione al committente) ad altri iscritti AICIS in quanto vincolati dai principi del presente codice.
Articolo 8 – [Omissis]
Articolo 9 – Pagamento dei compensi all’iscritto AICIS
1. Prima che il committente (inteso come soggetto privato o pubblico) affidi all’iscritto AICIS un incarico, quest’ultimo deve fornire una stima (precisa o con una definizione d’intervallo in relazione ai prevedibili differenti impieghi di tempo o d’approfondimento necessari) dei costi del lavoro che effettuerà, o almeno i metodi di calcolo dei suoi diritti, nonché il periodo di tempo necessario per realizzare l’incarico.
2. L’iscritto AICIS stabilisce i suoi costi e le tariffe delle sue prestazioni con moderazione ed equità. I suoi costi ed onorari non devono essere insufficienti, né eccessivi.
3. L’iscritto AICIS non deve accettare alcuna altra forma di pagamento se non quelle espressamente previste nel preventivo e consentite dalle leggi sulle prestazioni professionali e non dovrà trarre alcun vantaggio dall’incarico.
4. Entro la fine dell’incarico, o nei termini temporali preventivamente concordati, l’iscritto AICIS fornisce al suo committente una fattura accurata e dettagliata.
Articolo 10 – Esecuzione della valutazione
1. Al fine di garantire la corretta esecuzione della valutazione, l’iscritto AICIS s’impegna a completare le seguenti verifiche, osservazioni e valutazioni minime, nella misura in cui siano possibili e non siano state escluse dal suo mandato. Se non dovesse essere in grado di realizzarle, l’esperto ne spiegherà la ragione.
Le verifiche di minima possono essere elencate come segue:
– identificazione del veicolo (targa, telaio, modello, carrozzeria, colore, tipo di cambio, ecc.), verificando la corrispondenza tra i dati di immatricolazione ed il veicolo stesso;
– verifica del chilometraggio ed esame complessivo dello stato generale del veicolo (interno ed esterno);
– verifica dei documenti con la storia del veicolo;
– controllo del contrassegno e/o del certificato di assicurazione;
– verifica delle cause dell’incidente e del nesso causale con l’eventuale denuncia che dia luogo ad un risarcimento del danno;
– determinare la zona, ampiezza e direzione dell’impatto/i;
– valutare con precisione la natura ed unicità dei danni causati dall’incidente;
– verificare i danni già preesistenti e/o esistenti sul mezzo;
– controllare gli organi di sicurezza e gli obblighi relativi alla revisione periodica tecnica, con impegno ad informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi grave difetto che renda possibile la circolazione contro la legge;
– definire le tecniche o metodi di riparazione nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
– stimare i costi dei danni, indicando i particolari che devono essere riparati o sostituiti, il costo dei materiali, il numero delle ore di lavoro necessarie, nonché l’aliquota applicabile per ogni unità temporale;
– informare il danneggiato e/o il committente sulla possibilità di riparare il veicolo e, se necessario, sul suo valore di sostituzione;
– determinare i danni collaterali (traino, durata d’immobilità, i danni agli accessori, ecc.).
2. Nel caso di qualsiasi difficoltà, che possa sorgere durante il mandato e/o che possa rendere più difficile la valutazione e/o comportare una diversa condotta o costi diversi da quanto inizialmente segnalato, l’iscritto AICIS ne darà immediatamente conto al committente, spiegando la causa del ritardo o della difficoltà, ed informandolo dei nuovi termini o dei costi aggiuntivi. L’iscritto AICIS inoltre informa il committente della possibilità dell’interruzione dell’incarico, con riferimento all’articolo 16 del presente codice.
Articolo 11 – Imparzialità
1. Durante un incarico di valutazione, l’iscritto AICIS dovrà sempre tenere a mente che è incaricato di un compito preciso e che, in funzione del presente codice, è tenuto all’imparzialità ed all’onestà. Pertanto egli dovrà in ogni caso restare obiettivo, anche quando l’incarico è a lui affidato o pagato da una delle parti e questa volesse influenzarlo.
2. Di conseguenza, tenendo conto dei legittimi interessi del suo committente, l’iscritto AICIS eseguirà il suo compito con imparzialità.
3. Per quanto possibile, l’iscritto AICIS deve verificare le dichiarazioni e le affermazioni del committente, e se necessario consultare parti terze, testimoni o esperti, o altre figure coinvolte nel sinistro. Il perito deve comunque informarsi circa la loro esistenza, riferire sulle modalità di svolgimento dell’incarico, e nella relazione dare conto delle eccezioni sollevategli, delle dichiarazioni orali o scritte e dei documenti raccolti.
4. L’iscritto AICIS non accetterà un incarico, se non è in grado, per qualsiasi motivo, di garantire che la sua condotta sarà completamente imparziale nei confronti delle parti interessate o delle persone interessate dalla valutazione o dalla controversia in esame.
5. Quando esercitano i propri compiti, gli iscritti AICIS si astengono da qualsiasi commento tendenzioso o diffamatorio nei confronti di ogni persona coinvolta (parti, esperti, riparatori, assicuratori, autorità, ecc).
6. L’iscritto AICIS che, nel corso di una valutazione, ritenga di non potere più garantire la sua imparzialità ha il dovere di informare le parti, nonché d’interrompere la sua missione.
Articolo 12 – Onestà e l’integrità dei periti AICIS
1. Quando l’incarico non è affidato nel quadro di una procedura giudiziaria, l’esperto informa la persona coinvolta nella sua opera sulla natura bonaria del suo mandato, rendendola edotta dell’audizione di entrambe le parti e dell’identità propria e del proprio committente.
2. L’esperto informa le parti interessate che sono libere di affidare l’incarico ad un altro perito.
3. L’iscritto AICIS deve dare ai propri clienti consigli da esperto specializzato. Il suo incarico deve rispettare la relazione con il cliente basata sulla fiducia. Il perito deve preliminarmente informare le parti interessate in merito alla procedura che si propone di portare avanti.
4. Il perito informa le parti interessate su ogni controversia sulla sua conclusione tecnica, sulla valutazione dei danni o dei costi di riparazione, non appena ne è a conoscenza.
5. L’interesse del cliente deve essere l’attenzione principale del perito. Ogni cliente deve avere accesso a tutte le informazioni necessarie relative ai servizi e specializzazioni dell’esperto. L’iscritto AICIS informa tutte le parti dell’esistenza e del suo personale rispetto del presente Codice Etico, segnalando alle stesse dove sia disponibile almeno via web.
6. Gli iscritti AICIS devono astenersi dal diffondere informazioni incomplete o errate circa cose che conoscono o dovrebbero conoscere.
7. L’iscritto AICIS non può accettare alcun incarico a meno che non sappia di essere pienamente in grado di completarlo per mezzo delle sue competenze, attitudini ed esperienza professionale, ai sensi dell’articolo 6 del presente codice.
8. L’iscritto AICIS non deve ottenere nessuna forma di pagamento oltre a quanto pattuito, né vantaggi o concessioni di qualsiasi tipo da parte del/i committente/i, intermediario o da qualsiasi altra persona in relazione con l’assegnazione o lo svolgimento dell’incarico. La stessa regola vale pure dopo l’espletamento della missione.
9. In caso di incertezza per quanto riguarda l’intenzione del committente o circa il contenuto del mandato, l’iscritto AICIS deve chiarirsi con il committente prima di accettare l’incarico ed informarlo circa le sue regole di condotta.
10. L’iscritto AICIS non può sostituire il proprietario del veicolo, a meno che non abbia ricevuto un mandato scritto che lo autorizzi a farlo.
11. L’iscritto AICIS deve trasferire, nel più breve tempo, qualsiasi somma di denaro riceva a favore dei committenti, salva la previa autorizzazione dal committente, ai sensi dell’articolo 18 del presente codice.
12. L’iscritto AICIS deve astenersi dal presentare in modo falso o distorto le proprie qualificazioni o esperienze professionali a chiunque si avvicina a lui per l’assegnazione di un incarico, evitando di fare apparire capacità che in realtà non possiede.
13. In generale, l’iscritto AICIS è consapevole del fatto che qualsiasi violazione dei suoi doveri d’integrità può avere effetti negativi non solo sulla sua reputazione, ma su quella di tutti gli esperti di veicolo a motore in generale.
Articolo 13 – Riservatezza
1. Quando l’iscritto AICIS trasmette informazioni o documenti, egli farà in modo che tali informazioni e documenti siano esclusivamente di natura tecnica e riguardino i suoi servizi, con esclusione di qualsiasi elemento relativo alla privacy delle persone interessate con la procedura di valutazione, salva esplicita autorizzazione ed in questo caso con la previa sottoscrizione delle autorizzazioni previste dalla legge sulla privacy.
2. L’iscritto AICIS dovrà sempre ricevere l’autorizzazione di una delle parti, per trasmettere ad un’altra documenti o informazioni relative alla privacy, che siano state a lui comunicate.
3. L’iscritto AICIS deve garantire che il suo personale o qualsiasi persona che lavora con / per lui si attenga ai sopraccitati principi di riservatezza.
Articolo 14 – Audizione di entrambe le parti
1. All’esperto può essere chiesto di svolgere il suo mandato senza l’audizione di entrambe le parti. In questo caso, egli dovrà attenersi alle norme di comportamento di cui agli articoli 11, 12, 13 del presente codice.
2. Quando all’esperto è affidato il compito di ascoltare entrambe le parti, egli è tenuto a verificare che tutte le parti dispongono di un accesso non discriminato alle dichiarazioni ed ai documenti ricevuti dall’esperto nello svolgimento del suo incarico. Egli deve inoltre assicurarsi che tutte le parti possano presentare le loro osservazioni entro un termine ragionevole di tempo. Nel caso non dovesse poi tenerne conto nella sua relazione, l’esperto dovrà spiegarne i motivi.
3. Quando il Perito invia documentazione (documenti giustificativi o informazioni) egli deve accertarsi che il segreto professionale, i segreti commerciali, e la vita privata siano rispettati.
Articolo 15 – Relazione
1. L’iscritto AICIS deve fornire al suo committente una relazione precisa e completa, entro il periodo di tempo concordato e comunicare la relazione nella forma concordata tra le parti.
2. La relazione deve comprendere un riepilogo del processo di valutazione ed in particolare menzionare la documentazione utilizzata ed i documenti o le dichiarazioni provenienti da terzi, da altri esperti, o dalle parti coinvolte. Un elenco dei documenti è da allegare alla relazione, così come tutte le complete osservazioni scritte pervenute da tutti i soggetti interessati.
3. La relazione riporta, se del caso, il carattere giudiziale o bonario (extra-giudiziale) dell’incarico affidato al perito, il carattere amichevole della valutazione, con o senza l’audizione di entrambe le parti, le varie fasi della valutazione, il momento delle indagini (prima o dopo la riparazione), l’identità e la capacità delle persone che hanno presenziato alle operazioni peritali, i documenti trasmessi da parte del proprietario.
4. Il rapporto cita, se del caso, l’intervento di altri esperti.
5. La relazione dovrà anche indicare le ragioni per cui gli elementi di valutazione esposti dal riparatore e / o proprietario non sono stati accolti.
6. L’iscritto AICIS trasmette la relazione contenente un riepilogo preciso dei servizi offerti ed il dettaglio delle spese e commissioni al committente, ai sensi dell’articolo 9. L’esperto, quando prescritto, trasmette copia della relazione finale al proprietario del veicolo.
Articolo 16 – Revoca dell’incarico
1. Se il Contraente revoca l’incarico di valutazione, i servizi forniti devono essere pagati all’esperto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto.
2. Se il Contraente affida l’incarico ad altro iscritto all’AICIS, per la medesima missione, dopo la revoca del precedente, il nuovo esperto iscritto all’AICIS non inizia la propria attività prima che il primo perito sia stato integralmente pagato per le sue prestazioni, spese e tasse.
Articolo 17 – Relazioni con gli altri esperti
1. L’iscritto all’AICIS s’impegna a trattare gli altri esperti che possa incontrare durante la sua missione secondo le migliori regole di condotta. In ogni caso, il perito deve rapportarsi con considerazione e fiducia nei confronti dell’altro esperto.
2 . L’iscritto all’AICIS deve evitare, in particolare, di proporre i suoi servizi o di tentare di farsi assumere per una missione che sia già stata assegnata ad un altro iscritto all’AICIS.
3. L’iscritto all’AICIS s’impegna a non parlare in modo diffamatorio o sfavorevole circa un altro esperto o relativamente al lavoro svolto da quest’ultimo. Se gli fosse richiesto di esprimere un parere, l’iscritto all’AICIS dovrà farlo con moderazione, obiettività ed integrità.
4. Eventuali possibili disaccordi o controversie tra i periti non devono interferire con gli interessi del committente.
Articolo 18 – Fondi da parte di terzi
Salvo diverso accordo con il committente, l’iscritto all’AICIS che possa ricevere fondi da terzi, dovrà:
– trasferire tali fondi su un conto bancario specifico;
– non tenere questi fondi più del necessario;
Articolo 19 – Assicurazione professionale
1. Gli iscritti all’AICIS sono coperti da una polizza assicurativa di base che esclude la RC nei confronti della compagnia assicuratrice che l’ha emessa. Tutti gli iscritti, ed in particolare i “periti certificati AICIS” sono invitati ad essere coperti da una polizza assicurativa che garantisca la loro responsabilità civile in modo ampio e completo per qualsiasi incarico che possa essere da loro accettato.
2. I termini e le condizioni della polizza di assicurazione supplementare o la mancanza della stessa devono essere comunicate all’AICIS unitamente alla domanda di cui all’articolo 4 quarto capoverso (Per le domande relative alla licenza FIEA l’assicurazione integrativa risulta obbligatoria);
3. Gli iscritti AICIS assicurano che i propri sistemi informatici siano affidabili e sicuri e che i documenti e dati relativi agli incarichi ricevuti, relativamente ai mandati di valutazione assicurativa, non saranno mantenuti oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’incarico, o, in caso contrario al rispetto dell’articolo 21.
Articolo 20 – Comunicazioni commerciali
La comunicazione commerciale da parte di iscritti all’AICIS, volte a promuovere i servizi o l’immagine del perito, devono essere effettuati in conformità con i principi ispiratori della professione di esperto di veicoli a motore, ed in particolare con riferimento a rettitudine, onestà e sincerità.
Articolo 21 – Archivi
1. L’iscritto AICIS deve garantire l’archiviazione dei suoi files dopo la chiusura della pratica per il periodo di tempo richiesto dalla legge e/o dalle regole di condotta, senza contrastare i dispositivi di legge.
2. Il periodo di conservazione degli archivi non deve mai essere inferiore al periodo di prescrizione per le azioni giudiziarie per le quali il committente o un’altra persona avente titolo potrebbero agire contro l’esperto in sede giudiziale.
Articolo 22 – Modifiche
Gli iscritti AICIS devono informare la segreteria nazionale di ogni cambiamento di residenza, recapito o posizione occupazionale temporanea e / o della cessazione definitiva dell’attività di esperto, nonché di qualsiasi circostanza o nuova attività che possa essere incompatibile con l’iscrizione all’AICIS o con la qualifica di “perito certificato AICIS” o di esperto “FIEA Licensed”.
Articolo 23 – Rinnovo e revoca della qualifica di “perito certificato AICIS”
La qualifica è concessa per un periodo di 1 anno con possibilità di rinnovo, con il mantenimento dei requisiti.
La qualifica ed il diritto ad utilizzarla nei confronti di terzi sono nulli:
1. se il perito non esercita più la professione di esperto di veicolo a motore;
2. se la qualifica è ritirata in base alle disposizioni del presente codice;
3. se il titolare non è in regola con le posizioni amministrative nei confronti dell’associazione (La segreteria nazionale comunicherà al socio la posizione amministrativa irregolare e la sospensione temporanea o definitiva dall’utilizzo della qualifica).
Articolo 24 – Sanzioni
In caso d’inadempienza al presente Codice Etico da parte del socio l’AICIS può emettere una qualsiasi delle seguenti sanzioni: un avvertimento, una nota di biasimo, la sospensione o l’espulsione dall’Associazione.
Organo competente è il Collegio Nazionale dei Garanti di cui all’art. 14 dello Statuto AICIS.
Il socio AICIS potrà essere sottoposto a un procedimento disciplinare anche in caso di violazione del diritto del lavoro, in materia contabile o fiscale o per la violazione di norme emanate dall’organismo esponenziale della categoria, da organismo di controllo sul settore assicurativo e da ministeri o autorità nazionali o locali nel caso di violazioni connesse con la professione, la materia contabile o quella fiscale.
Articolo 25 – Procedura disciplinare
Ai sensi dell’articolo 24 del presente Codice Etico, l’AICIS può imporre contro i propri soci una delle seguenti sanzioni:
– Un avvertimento, per negligenza o reati minori;
– Una nota di biasimo, per colpa;
– La sospensione (per un periodo di tempo fissato dall’AICIS) o l’espulsione, per violazioni gravi o intenzionali; o reati gravi o intenzionali.
Articolo 26 – Reclami
a) Capacità ed interesse
Ogni persona fisica o giuridica, che mostri un interesse sufficiente, può presentare un reclamo e sottoporre il suo caso all’AICIS per comportamenti di un proprio iscritto.
L’AICIS può assumere d’ufficio la competenza di un caso, a seguito di verifiche o segnalazioni interne.
b) Forma
I reclami provenienti dall’esterno devono essere indirizzate al Presidente AICIS a mezzo lettera raccomandata.
La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:
– Informazioni riguardanti il ricorrente: cognome, nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax, posta elettronica, professione ed elezione del domicilio;
– una sintesi dei fatti;
– l’identità del socio interessato dalla denuncia ed i suoi recapiti;
– i motivi del reclamo;
– la firma del ricorrente e la data;
– l’inventario dei documenti eventualmente allegati.
Ogni denuncia esterna è soggetta al pagamento di un contributo di €. 600,00 (di cui 100 per spese d’istruzione pratica), da versarsi all’atto del riscontro di ricevimento da parte della segreteria nazionale a pena di decadenza della denuncia stessa.
Se l’infrazione segnalata verrà accertata, la somma, dedotta delle spese d’istruzione pratica, sarà restituita al ricorrente e il rimborso dei costi sostenuti dal collegio di garanzia potranno essere addebitati al socio.
c) Termini – Prescrizione
Ogni reclamo deve essere presentato entro un periodo di un anno dai fatti contestati.
Le denunce presentate dopo tale termine saranno dichiarate irricevibili.
d) Inchiesta
Il Collegio Regionale dei Garanti o in caso di sua assenza tre membri della direzione regionale, nominati dal Collegio Nazionale dei Garanti, è incaricato delle indagini preliminari.
e) Indagini
Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, l’AICIS chiederà all’esperto di esprimere per iscritto la sua posizione, entro un termine di 15 giorni.
f) Limiti di tempo
Il Collegio Regionale dei Garanti o in caso di sua assenza tre membri della direzione regionale, nominati dal Collegio Nazionale dei Garanti esaminerà il reclamo entro il periodo di tempo più breve, che non può superare 4 mesi, dopo di che trasmetterà le proprie risultanze al Collegio Nazionale dei Garanti con una sintesi dei fatti;
– la disposizione del Codice Etico, che risulterebbe violata;
– la proposta di sanzione da comminare o di archiviazione.
g) L’accesso al fascicolo
Con il ricevimento della comunicazione degli addebiti il Collegio Nazionale dei Garanti invita l’esperto ad accedere al “file” entro un limite di tempo stabilito (massimo 45 giorni). L’esperto può ottenere una copia del file, a proprie spese.
h) Procedura
Il Collegio Nazionale dei Garanti stabilisce un calendario, al fine di consentire alle parti di esprimere il loro punto di vista e di essere sentite. Le note scritte dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata, a meno che le parti convengano su altri canali di comunicazione, nel quadro di una procedura in cui entrambe le parti siano ascoltate.
Il Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti determina il luogo e la data dell’udienza, a meno che le parti non decidano diversamente.
Le parti sono invitate a partecipare all’audizione mediante lettera raccomandata, a meno che le stesse abbiano concordato su un altro canale di comunicazione, almeno 15 giorni prima dell’udienza.
Le parti possono assistere personalmente all’udienza ma possono pure essere rappresentate da una persona da loro scelta, debitamente confermata da un mandato speciale in forma scritta.
Le persone che eventualmente rappresentino soggetti giuridici dovranno dimostrare il loro potere di rappresentanza in sede di udienza.
Le parti possono essere assistite da un avvocato, o da qualsiasi altra persona di loro scelta.
Ogni parte, così come i testimoni e le altre persone invitate, vengono sentiti in udienza.
L’onere della prova ricade sulla parte ricorrente ma le modalità di prova non sono limitate.
Le parti possono chiedere l’audizione dei testimoni in udienza comunicando i rispettivi nomi al Collegio Nazionale dei Garanti almeno 8 giorni prima dell’udienza.
Il Collegio Nazionale dei Garanti può invitare qualsiasi persona la cui audizione sembri utile.
Il Collegio Nazionale dei Garanti ha competenza esclusiva per valutare gli elementi di prova presentati e può decidere di rinviare l’udienza con richiesta d’inchiesta complementare, quando appare necessario. In tal caso s’informa l’organismo che aveva effettuato la prima indagine che adotterà le misure necessarie entro i limiti di tempo fissati.
La contumacia di una delle parti in udienza non le impedisce di partecipare alle eventuali successive. Nessuna nuova udienza sarà organizzata a causa della contumacia di una delle parti, a meno che ciò non sia stato preventivamente concordato tra le parti e il Collegio Nazionale dei Garanti.
La decisione deve essere scritta, motivata, datata e firmata dal Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti.
La decisione deve essere notificata alle parti con lettera raccomandata e l’originale deve essere conservato presso la segreteria AICIS per almeno tre anni.
Non può essere presentato ricorso contro la decisione.