Chi è il perito Assicurativo
Il perito è un operatore esperto, che pratica la sua attività in totale indipendenza, aggiornandosi continuamente sull’evoluzione della tecnica e sulla sua applicabilità per il miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione del numero delle vittime e che si assume la completa responsabilità dell’attività svolta, secondo scienza e coscienza. A lui è riservata per legge ogni attività di accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina di cui al Titolo X del Codice delle Assicurazioni. Il Perito deve essere in ogni momento esempio di integrità, equità, saggezza, competenza, professionalità e disponibilità. L’attività del Perito Assicurativo può avere una rilevanza che va al di la di quello che è il rapporto tra l’assicurato e l’assicuratore o tra l’assicuratore ed il danneggiato, perché il Perito si trova nelle condizioni di conoscere ed accertare fatti che altrimenti non sarebbero conosciuti. Ed in particolare può venire a conoscenza di reati che non verrebbero scoperti se non ci fosse il suo intervento (caso tipico, anche se non riguarda particolarmente il mondo dell’automobile, è quello dell’incendio doloso). Il Perito Assicurativo pertanto è una figura professionale che, oltre alle competenze tecniche, alla disponibilità ed alla ricerca della verità, è impegnata nei confronti della giustizia come un incaricato di pubblico servizio, anche se non ha questa ufficiale qualifica e, in molti casi, proprio per questo, il suo “accertare” lo mette in situazioni di grave imbarazzo.
Inquadramento professionale del Perito Assicurativo
Seguendo la normativa vigente, il combinato disposto dell’art. 2229 c.c. che determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi, del D.Lgs. n. 209/05 che raccoglie in un unico testo tutta la normativa riguardante le Assicurazioni Private nonché infine del Regolamento Isvap n. 11 del 3 gennaio 2008 [Ndr: integrato e sostituito dal Reg. Consap n. n. 1 del 23.05.2015], rappresentano l’apparato normativo che regola in maniera precisa e dettagliata il Ruolo dei periti assicurativi. Il Ruolo dei periti assicurativi può essere considerato un elenco alla stregua del disposto di cui all’art. 2229 c.c.. , l’attività del perito assicurativo, in quanto disciplinata dalla legge, rientra nella categoria delle professioni regolamentate riconosciute e non ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione del disegno di legge approvato in via definitiva dalla Commissione Attività Produttive della Camera lo scorso 19 dicembre che disciplina, invece, la più ampia fattispecie delle “professioni non organizzate in ordini o collegi”.
Fonte: Consap
Il Perito Assicurativo nel Nuovo Codice
La figura del Perito Assicurativo, che l’AICIS secondo la definizione internazionale preferisce chiamare Esperto d’Automobile, è normata nel Capo VI del Titolo X del Codice delle Assicurazioni. Alla volontà del legislatore di considerare il Perito parte integrante del sistema dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile auto, le istituzioni non hanno ancora dato un concreto seguito, mentre il mondo assicurativo continua a non valorizzarne le potenzialità. I Periti richiedono pertanto la costituzione di un Albo Periti che sia organo di autogoverno della categoria, di effettivo e concreto controllo dell’etica e deontologia professionale, di promozione dell’aggiornamento professionale obbligatorio permanente e che dia loro la veste, le responsabilità e gli obblighi dell’incaricato di pubblico servizio. Il Perito ha funzione tecnica terza e deve valutare secondo scienza e coscienza applicando la miglior tecnica riparativa. L’accesso alla professione avviene attraverso una prova pubblica di verifica delle competenze giuridiche e tecniche, indetta dall’ISVAP ed alla quale si può accedere dopo aver svolto due anni di tirocinio presso un Perito iscritto nel Ruolo.